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Fabbricati rurali, a rischio l'esenzione dalle dirette
Immobili. Le conseguenze della mancata variazione catastale

La proroga del termine del 30 settembre per l’accatastamento delle costruzioni rurali nelle categorie «A6» e «D10» non c’è stata e il termine previsto dall’articolo 7 del Dl 70/2011 è scaduto. C’è più tempo per chi ha trasmesso la variazione online: un maggior termine di 15 giorni dalla data di acquisizione della denuncia nel sistema informatico. Nelle ultime due settimane di settembre che i contribuenti hanno avuto a disposizione per trasmettere le domande agli uffici provinciali dell’agenzia del Territorio, sono state trasmesse alcune decine di migliaia di istanze, certamente molte meno di quelle necessarie. Infatti alcune associazioni di categoria, dato il poco tempo a disposizione, hanno rinunciato alla trasmissione, consapevoli di non poterla effettuare entro la scadenza. Il legislatore dovrebbe pensare a una riapertura dei termini. Questo provvedimento è necessario, perchè, a oggi, una norma (l’articolo 7, comma 2-bis, del Dl 70/2011, convertito dalla legge 106/2011) dispone che ai fini del riconoscimento della ruralità in base all’articolo 9 del Dl 557/93, i proprietari devono presentare una domanda di variazione della categoria catastale, chiedendo l’attribuzione della categoria «A6» per le case rurali e «D10» per i fabbricati strumentali. In assenza di questa variazione, i fabbricati iscritti nel catasto urbano in una categoria diversa, non sono rurali. L’articolo 9 del Dl 557/93 precisa che la natura di fabbricato rurale è valida agli effetti fiscali, nessuno escluso (Ici, imposte dirette, Iva, registro, e così via). A questo punto, i proprietari di fabbricati rurali si pongono il problema di quali conseguenze deriveranno loro per la mancata comunicazione nei termini della variazione catastale. In primo luogo, non c’è protezione nel contenzioso tributario per i numerosi ricorsi pendenti, specialmente in materia di Ici. Sarebbe stato facile produrre in commissione tributaria la ricevuta della domanda di accatastamento, per dimostrare la ruralità a partire dal 2006, dato il chiaro effetto retroattivo della “regolarizzazione” catastale. Le Commissioni tributarie continueranno dunque a entrare nel merito e magari, aderendo alla tesi della Corte di cassazione, negheranno la ruralità in assenza della categoria stabilita dalla nuova norma. Al contribuente converrà presentare appello: in caso di riapertura dei termini, in futuro la regolarizzazione potrà essere effettuata. Si ricorda che i fabbricati abitativi usati come abitazione principale dall’agricoltore sono comunque esclusi ai fini Ici (articolo 1 del Dl 98/2003) e Irpef (articolo 10, comma 3-bis del Tuir). L’assoggettamento all’Irpef e all’Ici rimane invece per i fabbricati strumentali non regolarizzati catastalmente. Infatti, non esiste una disposizione che escluda da Irpef o Ires le costruzioni strumentali alle attività agricole rientranti nel reddito agrario. L’articolo 43 del Tuir, infatti, non assoggetta a imposizione diretta soltanto il reddito fondiario dei fabbricati strumentali alle attività commerciali. In questo caso, c’è anche il problema che l’articolo 42 del Dpr 917/86, esonerando dall’imposizione diretta le costruzioni rurali, prevede ulteriori requisiti: ad esempio, per i fabbricati destinati all’attività di allevamento, è necessario disporre del terreno sufficiente a produrre potenzialmente almeno un quarto dei mangimi necessari. L’articolo 42 dovrebbe applicarsi, però, laddove il fabbricato sia riconosciuto rurale, innanzitutto in base all’articolo 9 del Dl 557/93. Quindi, il mancato accatastamento nelle categorie A/6 e D/10 può far perdere l’esenzione anche dall’imposizione diretta. L’agenzia del Territorio, con una nota trasmessa a Confcooperative il 28 settembre, ha consentito di trasmettere in allegato alla domanda, invece delle particelle dei terreni dei soci, usando l’applicativo disponibile sul sito internet dell’Agenzia, una autocertificazione con la seguente dichiarazione: «Si dichiara che i prodotti oggetto di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sono conferiti in prevalenza dai propri soci che conducono i terreni a titolo di proprietà o altro titolo. Dichiara altresì che detti soci sono quelli riportati nell’allegato alla presente dichiarazione, costituito da copia fotostatica del libro soci, contenente anche i relativi codici fiscali (ovvero in alternativa menzionati nell’elenco sotto riportato contenente i medesimi dati)».


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