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Comuni, controllo solo ai revisori
Ferma contestazione dell'Istituto in merito alla modifica dell'articolo 16 della legge 148/2011

Ferma contestazione dell’Inrl in merito alla modifica dell’art. 16 della legge 148/2011 che rispetto a quanto stabilito originariamente e a quanto da tempo sancito dalla legislazione europea, permette l’attività professionale del controllo contabile negli enti locali e in tutto l’ambito pubblico a quei dottori commercialisti che non hanno la titolarità del revisore legale: nel dettaglio al punto 25 della legge 148 si legge che i revisori legali negli enti locali verranno estratti da un «elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili». Secondo il presidente dell’Istituto Virgilio Baresi «appare evidente che nel famoso elenco dal quale essere estratti per la nomina possono essere inseriti (vedi anche la virgola prima del nonché del testo) gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ancorché non revisori legali. Questa interpretazione del nuovo dispositivo è in netto contrasto con la recepita normativa comunitaria di cui al dlgs 39/2010. E l’Istituto interverrà presso le sedi europee competenti per richiedere la rimozione di tali ambigui passaggi e il ripristino del testo originario che non lasciava dubbi sulla titolarità dell’attività di revisione legale e soprattutto sul pieno rispetto del principio di terzietà al quale si è ispirata tutta normativa». Altra questione su cui vigilare è certamente l’art. 14 della citata legge 148/2011 che delega alle regioni di normare, nominare e quali controlli attribuire ai revisori legali, posto che non esiste l’obbligo di istituire l’organo di controllo. Sulla vicenda, tra l’altro, pesa anche l’episodio non certo marginale di L’Aquila dove alla fine dello scorso fine anno un decreto del commissario per la ricostruzione e già governatore dell’Abruzzo, Gianni Chiodi, stabiliva che i revisori da nominare nei consorzi per la ricostruzione potevano essere solo i revisori iscritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. «Una anomalia che l’Istituto nazionale revisori legali», spiega il vicepresidente dell’Inrl, Roberto Gaetano Carnessale, «ha chiesto di eliminare perché contraria a quanto stabilito sia dal legislatore italiano che in sede europea. Auspico che il governatore e commissario Chiodi, che è commercialista, revisore e soprattutto persona di buon senso, si adoperi per rimuovere questa anomalia. Il prossimo lunedì avremo un incontro con il Commissario proprio per fornire ogni chiarimento sulla questione». In tal senso l’avvocato Giovanni Cinque, consulente legale dell’Inrl, aveva già inviato lo scorso luglio una diffida spiegando che mantenere una simile disposizione, in netto contrasto con il dlgs 39/2010, avrebbe escluso dall’attività di controllo contabile nei consorzi per la ricostruzione, quei revisori non ordinistici che da tempo hanno compiuto una scelta di campo professionale. «A ben vedere», conclude il presidente dell’Inrl, «sia per il grave episodio in Abruzzo che per la modifica del testo della legge 148, siamo in presenza di un inaccettabile travisamento della norma, in pieno contrasto con il principio della terzietà, ma soprattutto con i dettami europei. Ci adopereremo soprattutto in sede europea, affinché l’Italia, regione d’Europa, venga richiamata a ripristinare un testo legislativo che si conformi con quanto disposto dall’Ue».


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