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La Pec scalda i motori: online il 15% delle imprese
Semplificazione. Obbligo per le società dal 29 novembre

Solo il 15% delle società iscritte al Registro imprese ha un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec): si tratta di 399.361 soggetti su un totale di 2.725.593 iscritti (dati aggiornati al 18 settembre). Questo a meno di due mesi dal 29 novembre 2011, data in cui scatta l’obbligo – previsto dall’articolo 16, comma 6 del Dl 185/2008 – per tutte le società iscritte nel Registro imprese (società di persone e di capitali) di dotarsi della propria casella di Pec e di iscriverla nel registro senza oneri di diritti e bollo. La disposizione non impone alle società di mantenere online e pienamente operativa la Pec, con il risultato che almeno il 30% delle caselle iscritte non sono operative, perchè non rinnovate dopo il periodo (di solito un anno) di durata del contratto con il gestore. Il risultato è che solo il 10% delle società, in pratica, è in regola con il nuovo obbligo. Ma l’obbligo di mantenimento della validità nel tempo della Pec è in corso di approfondimento, anche perchè le società, diversamente da Pa e professionisti, rischiano grosso: il codice civile prevede infatti la sanzione per omesso deposito nel termine (tre anni, a decorrere dal 28 novembre 2008), con una sanzione da 206 a 2.065 euro per ogni società. E la sanzione potrebbe scattare se si fa scadere la Pec. Una nuova norma in arrivo A regolare l’obbligo di tenuta e di “manutenzione” nel tempo della Pec per le società, dovrebbe arrivare una nuova norma, da inserire nel decreto sviluppo, atteso in Consiglio dei ministri nella seconda metà di ottobre. Secondo fonti del ministero della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, la disposizione è in fase di predisposizione, dopo un confronto con le Camere di commercio. A che cosa serve la Pec Con l’iscrizione della Pec, le società avranno una vera e propria sede legale “elettronica” accessibile da chiunque – e senza costi – con la consultazione online del Registro camerale (l’estrazione massiva di elenchi di Pec è riservata solo alla Pa). Tra Pubblica amministrazione, professionisti e società, l’indirizzo di Pec potrà essere usato per le comunicazioni e notificazioni con pieno valore legale di atti e documenti «senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo» (comma 9 dell’articolo 16 del Dl 185/08). Al di fuori di questi tre soggetti qualificati (Pa, società e professionisti) vige ancora la regola del consenso preventivo per l’uso della Pec (sulla base di regole tecniche in corso di emanazione da parte di DigitPa). Ciò significa che le imprese individuali non sono tenute a iscrivere la loro Pec nel Registro, perchè questo atto sarebbe privo delle necessaria copertura normativa (articolo 2188 del Codice civile). Un primo terreno di prova del nuovo sistema potrà essere il processo telematico: il Dm del 21 febbraio 2011 prevede l’individuazione della casella Pec delle società presso cui effettuare la notificazione da parte del sistema del ministero della Giustizia, tramite le risultanze del Registro imprese. Come dotarsi di Pec La casella di Pec può essere acquistata online da un gestore autorizzato e deve essere iscritta poi al Registro imprese.


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