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La Co2 si deposita sotto terra
Al via la sperimentazione. I soggetti saranno abilitati in via permanente da ottobre 2013

E’ partito lo stoccaggio sotterraneo di anidride carbonica, a titolo sperimentale, già dal 5 ottobre scorso in alcune aree del territorio nazionale da parte di soggetti temporaneamente legittimati dal Minambiente, in via permanente dall’emanazione di un futuro decreto (da adottarsi entro l’ottobre 2013) che individuerà i siti nazionali di deposito permanente. Con l’istantanea entrata in vigore dell’atteso decreto legislativo (rubricato come dlgs 162/2011) sul deposito geologico di biossido di carbonio all’indomani della sua pubblicazione (G.u. del 4 ottobre 2011 n. 231) l’Italia entra ufficialmente tra i paesi che adottano la tecnologia «CCS» (acronimo di «Capture & Storage of CO2», ossia cattura e stoccaggio di CO2), tecnologia che permette di iniettare direttamente nel terreno i flussi di anidride carbonica emessi dagli impianti produttivi per ridurre l’impatto degli stessi gas (a effetto serra) sull’atmosfera. Le regole tecniche. Il nuovo dlgs 14 settembre 2011 n. 162 attua sul piano nazionale le prescrizioni recate dalla direttiva 2009/31/Ce, consentendo il deposito sotterraneo permanente di anidride carbonica tramite iniezioni di miscele composte per almeno l’85% di C02 in specifiche formazioni geologiche sotterranee individuate in aree del territorio nazionale, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, a esclusione della colonna d’acqua. Ammesse nelle miscele le sostanze necessarie ad aumentarne sicurezza e monitoraggio delle iniezioni, bandita la presenza di rifiuti o altro materiale di smaltimento. La fase sperimentale. Nelle more dell’individuazione da parte del Minambiente delle aree in cui potranno essere localizzati i siti di stoccaggio, già a partire dal 5 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del dlgs 162/2011) il dicastero è impegnato a rilasciare a operatori in linea con determinati requisiti tecnici e finanziari delle licenze di esplorazione e autorizzazione allo stoccaggio provvisorie. Tali licenze, valide per un triennio e rinnovabili per due, consentiranno alle imprese del settore di avviare una fase sperimentale di iniezione in zone individuate da una banca dati gestita dal Minsviluppo e previa valutazione di impatto ambientale. Le opere necessarie all’esplorazione sono dal nuovo dlgs 162/2011 dichiarate di pubblica utilità ai sensi del dpr 327/2001 (provvedimento quadro sulle espropriazioni), dotando i titolari delle licenze di particolari poteri nel caso le attività interessino suoli di proprietà privata altrui. Lo stoccaggio permanente. Non appena il Minambiente avrà individuato mediante decreto di concerto con il Minsviluppo (entro 24 mesi dall’entrata in vigore del dlgs 162/2011, dunque entro l’inizio dell’ottobre 2013) le aree nazionali nelle quali potranno insistere i siti di deposito definitivo, partirà la fase dello stoccaggio permanente, che potrà essere gestita sia dalle imprese che, avendo operato nella fase sperimentale, vedranno confermate le proprie autorizzazioni, sia da nuove imprese che, rispondendo a precisi requisiti tecnico-funzionali, otterranno, su domanda, autorizzazione allo stoccaggio. L’individuazione delle aree utili allo stoccaggio definitivo sarà dai dicasteri effettuata sulla base dei dati loro forniti dagli operatori minerari, petroliferi, geotermici e degli istituti di ricerca. Gli operatori abilitati. L’autorizzazione necessaria a esplorazioni e stoccaggio sarà rilasciata unicamente a imprese in forma societaria con sede in Italia o in paesi Ue con esperienza nel settore minerario, della produzione, del trasporto di energia (termica, elettrica) o di fluidi. Le società dovranno avere comprovata dotazione tecnica, un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e prestare idonee garanzie finanziarie. Le attività di stoccaggio dovranno essere precedute dalla presentazione di un progetto completo di specifica valutazione di impatto ambientale ed essere prive di rischi per la salute umana. Procedura autorizzative semplificate sono previste per stoccaggi di CO2 inferiori a 100 mila tonnellate e realizzati per fini di ricerca, sviluppo, sperimentazione di nuovi prodotti o processi. In caso di concorso di più candidati alla gestione del medesimo sito di deposito, la scelta del destinatario dell’autorizzazione avverrà in base a una valutazione meritoria dei diversi progetti presentati. Le responsabilità di gestione. I gestori dei siti dovranno adottare piani di intervento per fronteggiare eventuali fuoriuscite di CO2 dal terreno e analoghe situazioni di emergenza, presentare una relazione annuale sullo stoccaggio direttamente al Comitato nazionale per le attività relative al Protocollo di Kyoto (istituito presso il Minambiente), sottostare alla vigilanza dell’«Unmig» (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia) e dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), gestire il sito di deposito anche nella fase post-chiusura. Ai descritti obblighi di carattere tecnico e gestionale, puniti con sanzioni fino a 150 mila euro, si aggiungono a carico degli operatori gli oneri economici di eventuale bonifica e interventi di sicurezza sui siti, così come, in caso di fuoriuscita di anidride carbonica dal suolo, l’obbligo di restituire al mercato (in base alla disciplina ex dlgs 216/2006) un numero di quote emissioni corrispondenti all’indebito rilascio. Le deroghe Codice ambientale. Le attività di iniezione e stoccaggio di CO2 nel sottosuolo potranno avvenire in deroga alle disposizioni del dlgs 152/2006 (cd. «Codice ambientale») in materia di gestione dei rifiuti e di divieto di scarico nelle acque. Mediante la diretta modifica del dlgs 152/2006, il nuovo dlgs 162/2011 stabilisce infatti che le disposizioni in materia di rifiuti non si applicano agli effluenti gassosi emessi in atmosfera ed al biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini di stoccaggio geologico, nonché al deposito stesso, così come sancisce la liceità (in deroga al divieto di scarico nel sottosuolo) dell’iniezione di biossido di carbonio in formazioni geologiche inadatte per motivi naturali ad altri scopi.


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