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P.a., pagamenti alti con verifica
Una circolare della Ragioneria generale dello stato dà ulteriori indicazioni sul d.P.R. 602/1973

La pubblica amministrazione fa un passo indietro. Prima di effettuare il pagamento a imprese e privati di somme superiori a 10 mila euro, la pubblica amministrazione deve effettuare un controllo preventivo con Equitalia. In base all’art. 48-bis del dpr 602/1973, dovrà sempre essere verificato se il creditore ha in sospeso con l’Erario il pagamento di cartelle esattoriali. E questa verifica deve essere effettuata anche se il credito deriva da una sentenza o da un provvedimento esecutivo. In caso di pendenze nei confronti dell’erario la p.a. non procederà al pagamento. Le disposizioni restrittive non si applicano nel caso di erogazioni di finanziamenti e contributi pubblici. È quanto emerge dalla circolare della Ragioneria generale dello stato n. 27 del 23 settembre 2011, con la quale vengono rese note ulteriori indicazioni sulla procedura disciplinata dall’art. 48-bis del dpr n. 602/1973. Sull’argomento i primi chiarimenti sono stati forniti con le circolari n. 22/rgs del 29 luglio 2008 e n. 29/rgs del 8 ottobre 2009, che mantengono, come sottolineato dalla recente circolare, piena validità. Obblighi di pagamento derivanti da sentenza. Il pagamento da cui il legislatore fa derivare gli obblighi di verifica previsti dall’articolo 48-bis è relativo, come precisato nella precedente circolare n. 22/rgs/2008, all’adempimento di un obbligo contrattuale. Tuttavia, è possibile che l’obbligazione del pagamento non nasca da un contratto, bensì da un altro atto o fatto idoneo a produrla, in conformità dei principi dell’ordinamento giuridico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono scaturire obblighi di pagamento pur in assenza di un contratto nei seguenti casi: -gestione di affari altrui (c.d. negotiorum gestio ai sensi dell’articolo 2028 c.c.); -pagamento dell’indebito (articolo 2033 c.c.); -arric-chimento senza causa (articolo 2041 c.c.); -risarcimento per fatto illecito (articolo 2043 c.c.); -rovina di edificio (articolo 2053 c.c.); -responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.). L’obbligo di pagamento posto a carico dell’amministrazione può derivare anche da una sentenza passata in giudicato o da un provvedimento giurisdizionale esecutivo con cui il giudice ha determinato concretamente l’esistenza e la misura del diritto di credito vantato dal beneficiario nei confronti della p.a. soccombente. In merito a tali aspetti, la Ragioneria, con la recente circolare n. 27/rgs/2011, chiarisce che anche se il credito deriva da una sentenza o da un provvedimento esecutivo, l’amministrazione debitrice dovrà sempre procedere al controllo preventivo con Equitalia e verificare se il creditore ha in sospeso con l’Erario il pagamento di cartelle esattoriali. Esecuzione di somme assegnate dal giudice. Un altro caso esaminato nella circolare è quello in cui l’Amministrazione, avendo assunto la qualità di terzo pignorato a seguito di un’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione, si trova a dover effettuare il pagamento delle somme dovute non al creditore originario, ma direttamente al creditore assegnatario. Al riguardo, la Ragioneria ritiene che la procedura di verifica dovrà essere effettuata nei confronti del creditore assegnatario e non di quello originario. Dal punto di vista soggettivo, infatti, il creditore assegnatario (pignorante) subentra all’originario beneficiario (pignorato) quale parte nel rapporto di credito nei confronti del-l’Amministrazione debitrice, tanto che l’eventuale pagamento effettuato all’originario creditore, in costanza di pignoramento, non avrebbe alcuna efficacia liberatoria. Finanziamenti e contributi alle imprese. Tali concessioni sono considerate prioritarie rispetto alla verifica di regolarità fiscale. Secondo la circolare n. 27/rgs/2011, nel campo degli incentivi, la p.a. ha pochi margini di discrezionalità. Ciò in quanto i requisiti dei soggetti ammessi agli incentivi sono stabiliti direttamente dal legislatore e inoltre gli stessi incentivi sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per l’interesse della collettività. Pertanto in tal caso l’interesse pubblico è preminente rispetto alla procedura di verifica. Il controllo amministrativo di regolarità amministrativa. Alcune difficoltà sono state manifestate in particolare da parte dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativo-contabile, riguardo il trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all’effettuazione della verifica prescritta dall’art. 48-bis e dal dm 40/2008. In particolare, sono stati formulati dubbi circa l’opportunità di procedere, ogni qual volta si presenti una situazione di irregolarità, alla denuncia o alla segnalazione del fatto potenzialmente dannoso per l’erario, in quanto potrebbe semplicemente trattarsi di un mero inadempimento procedurale, senza conseguenze sulla finanza pubblica. In presenza di irregolarità, devono essere primariamente promosse tutte quelle iniziative di natura conoscitiva per accertare o escludere i presupposti di un danno all’erario. In assenza di chiarimenti soddisfacenti da parte dell’Amministrazione che ha disposto il pagamento, diventa comunque necessario, prima di avanzare una segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti, effettuare una verifica del disposto pagamento. La richiesta ad Equitalia. Nelle more dell’implementazione di un sistema telematico che renda possibile effettuare on line l’accertamento, la p.a. dovrà formulare apposita richiesta scritta, utilizzando uno specifico modello previsto dalla circolare n. 27/rgs/2011, da inviare a Equitalia. Sulla base della richiesta, l’ente di riscossione accerterà se il beneficiario del pagamento si trova a quel momento in posizione di inadempienza rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo di 10 mila euro e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente, sulla base dell’obbligo derivante dalle medesime cartelle, all’epoca in cui è stato effettuato il pagamento. L’esito del suddetto accertamento sarà comunicato da Equitalia direttamente all’Amministrazione interessata, indicativamente nel termine di 30 giorni, attraverso il mezzo indicato da quest’ultima al momento della richiesta. Laddove l’esito dell’accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, i soggetti tenuti all’obbligo di denuncia devono provvedere a trasmettere apposita segnalazione alla competente procura regionale della magistratura contabile, in aderenza alle direttive contenute nella nota del procuratore generale presso la Corte dei conti n. p.g. 9434/2007P, del 2 agosto 2007.


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