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Lavoro autonomo, conseguenze doppie
La giurisprudenza. Le differenze negli uffici pubblici

Per il 15° censimento i questionari ricevuti vanno compilati e restituiti dal 9 ottobre al 20 novembre agli uffici postali o ai centri di raccolta dei Comuni. Il questionario può essere anche compilato e inviato online a partire dal 9 ottobre. I 60mila rilevatori avranno il compito, dal 21 novembre al 29 febbraio, di recuperare i questionari non restituiti e rilevare le famiglie non presenti nelle Liste anagrafiche. L’inquadramento contrattuale dei rilevatori esterni addetti al censimento offre l’occasione per soffermarsi sulle differenze tra prestazioni occasionali e co.co.co (valide per la sola Pubblica amministrazione), entrambe prestazioni di lavoro autonomo ma con conseguenze profondamente diverse dal punto di vista sia finanziario che operativo per gli enti. La circolare Inps n. 103/2004, che fa propri i principi espressi in diverse pronunce dalla Cassazione, precisa che «i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nel l’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione». Individuato il corretto inquadramento contrattuale gli adempimenti per i committenti variano notevolmente. Il compenso per prestazione occasionale rientra tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, punto l) del Tuir e prevede che il prestatore presenti una nota che il committente liquiderà assoggettandola a ritenuta d’acconto del 20% (articolo 25, Dpr 600/1973). È dovuto il contributo alla gestione separata Inps (legge 335/1995), con le aliquote previste per i co.co.co., solo sulla somma eccedente i 5mila euro annui, con obbligo, per il prestatore, di comunicazione del superamento della soglia per effetto dei compensi liquidati da altri committenti, (circolare Inps n. 103/2004). Il committente provvederà, in base all’articolo 4, Dpr 322/1998, a certificare le ritenute operate, sia fiscali che previdenziali, entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Non è prevista nessuna copertura Inail. Il compenso per co.co.co rientra tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, come da articolo 50, comma 1, lettera c-bis del Tuir. Il committente, articolo 24, comma 1, Dpr 600/1973, dovrà redigere un prospetto paga applicando le ritenute fiscali Irpef a scaglioni, applicando le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir, predisporre e consegnare il modello Cud entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Il compenso è interamente assoggettato alla gestione separata Inps (legge 335/1995) la cui aliquota è attualmente pari al 26,72% per i prestatori senza copertura assicurativa e 17% per i pensionati o provvisti di altra copertura assicurativa. L’onere è ripartito per un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del datore di lavoro. È obbligatoria l’iscrizione all’Inail con un onere ripartito analogamente alla contribuzione Inps, un terzo e due terzi. Inoltre ai sensi del Dl 510/1996, articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione al servizio competente, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente, anche quando trattasi di collaborazioni coordinate e continuative.


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