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Energie rinnovabili anche senza l'ok dei singoli comuni
Tar Lecce. Via libera semplificato agli impianti

La realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non può essere condizionata all’assenso o al gradimento preventivo dei comuni sul cui territorio l’impianto verrà costruito. La decisione del Tar di Lecce (Sezione Prima, sentenza 1670/2011, depositata il 29 settembre scorso) apre la strada alla semplificazione amministrativa, o per lo meno dei rapporti istituzionali all’interno della conferenza dei servizi nell’ambito dell’impiantistica per le fonti rinnovabili. La questione affrontata dai giudici salentini riguardava la controversia innescata dal comune di Ginosa circa l’Autorizzazione unica per un generatore di energia elettrica da «biomasse di legno vergine» per una potenza di 5 MW. La prima conferenza dei servizi si era chiusa con il via libera per la realizzazione, pur in assenza del parere del piccolo comune. Conferenza che venne poi riaperta per la verifica dei requisiti sulla (nel frattempo intervenuta a livello legislativo regionale) “filiera corta”, cioé il 40% del fabbisogno di biomasse ottenuto nel raggio di 70 km dall’impianto. In questa seconda sede Ginosa aveva espresso parere negativo, circostanza che non aveva impedito il rilascio dell’autorizzazione, e quindi il conseguente ricorso del municipio contrario. I giudici amministrativi però hanno statuito che «il procedimento per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, o comunque l’esito favorevole dell’istanza, non può essere in alcun modo condizionato da qualsivoglia atto di assenso o di gradimento da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto. In altre parole non si può ritenere indispensabile a tal fine la deliberazione favorevole del Consiglio comunale», in accordo, tra l’altro, sia con la giurisprudenza di merito (Tar Lazio, Prima sezione di Latina, 1343 del 2009) sia con la sentenza 124/2010 della Corte Costituzionale. Quindi, «in assenza di una efficacia condizionante di tale eventuale deliberazione, può dunque ritenersi pacificamente applicabile l’articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, a norma del quale “si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione ? il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”».


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