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Dia e Scia stoppate subito
È questo quanto emerso nel corso di un convegno organizzato a Torino

Dia e Scia alla sbarra subito: il terzo, interessato a bloccare l’attività iniziata con una denuncia o una segnalazione di inizio attività, può chiedere immediatamente al Tar di accertare l’illegittimità in corso. Senza dover aspettare il termine (60 giorni) lasciato alla Pubblica Amministrazione per disporre il blocco dell’attività, quando questa è illegittima. È quanto emerso al convegno di studi sul codice del processo amministrativo, organizzato il 13 ottobre 2011 a Torino dal Tar Piemonte, dalla sezione piemontese della Associazione degli avvocati amministrativisti e dalla avvocatura del comune di Torino. Al centro dell’attenzione una delle più significative della manovra di Ferragosto (decreto legge 138/2011). Il decreto 138 ha modificato l’articolo 19 della legge 241/1990 inserendo il comma 6-ter. Questo comma prevede che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili e che gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione contro il silenzio dell’amministrazione (articolo 31 del codice del processo amministrativo, dlgs 104/2010). In sostanza il problema è di individuare quali strumenti di tutela abbia, per esempio, il vicino di casa di chi sta realizzando un’opera edilizia con una Scia o con una Dia oppure il titolare di un esercizio commerciale concorrente di chi sta aprendo un negozio dall’altro lato della strada e così via. In sostanza se, da una parte, c’è l’esigenza di semplificare e sburocratizzare le attività economiche e produttive, dall’altro lato c’è l’esigenza di non trascurare la tutela dei controinteressati, nel caso vengano iniziate attività non in regola con leggi e regolamenti. Il problema si pone soprattutto in relazione a quei casi in cui l’attività può essere iniziata subito prima dello scadere del termine assegnato all’amministrazione per fare i controlli e ordinare il blocco dell’attività. Si prenda il caso della Scia. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata già dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. A questo punto l’amministrazione ha sessanta giorni di tempo per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi a meno che non sia possibile ricondurre l’attività alla piena regolarità. Ora, siccome il comma 6-ter sopra citato individua come unica possibilità di reazione contro la scia la contestazione dell’inerzia dell’amministrazione (che non adotta i provvedimenti inibitori), ci si chiede se si devono aspettare i sessanta giorni oppure se il terzo possa agire subito. Anche perchè magari una volta passati i sessanta giorni il danno per il terzo si è definitivamente consumato (ad esempio l’opera edilizia è completamente terminata). Tra l’altro c’è una complicazione ad andare dal giudice amministrativo: l’articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo prescrive che in nessun caso il giudice può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Dunque se si agisce prima dello scadere dei sessanta giorni lo si farebbe in un momento in cui l’amministrazione avrebbe ancora tempo per adottare i provvedimento di blocco dell’attività e allora si rischia di incorrere nel divieto dell’articolo 34. Secondo quanto emerso al convegno torinese il controinteressato ha la possibilità di agire subito senza dovere aspettare i sessanta giorni. Questo perché in questo caso (controllo su Dia e Scia) l’amministrazione ha un dovere di attivarsi subito a colpire una scia o una dia illegittima e il termine è un termine massimo. Ma l’obbligo di adozione dei provvedimenti di blocco sorge subito. Quindi l’inerzia matura subito e si protrae giorno per giorno. Inoltre non c’è violazione dell’articolo 34 sui poteri del giudice, perchè la regola di non ingerenza rispetto a poteri non ancora esercitati vale solo nel caso di atti discrezionali e non nel caso di attività vincolata (come quella relativa ai casi in cui si può operare con Dia e Scia).


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