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Niente Scia per occupazioni e pubblicità sulle strade
ENTI LOCALI

Chi richiede l’autorizzazione all’occupazione della sede stradale per effettuare lavori o per necessità diverse anche di carattere commerciale deve sempre ottenere una regolare licenza rilasciata dall’ente proprietario della strada che non può essere sostituita dalla Scia. E questa indicazione riguarda anche la pubblicità stradale e in generale tutte le autorizzazioni necessarie per l’uso delle strade e delle relative pertinenze. Lo ha messo nero su bianco il ministero dei trasporti con il parere n. 4928 del 5 ottobre 2011. Un comune della riviera romagnola ha richiesto al ministero dei trasporti se la semplificazione introdotta nell’art. 19 della legge 241/1990 con l’avvento della segnalazione certificata di inizio attività possa interessare anche il codice della strada e in particolare le ordinanze e le autorizzazioni disciplinate dall’art. 26 del dlgs 285/1992. A parere dell’organo centrale di via Caraci non ci sono dubbi di sorta. La semplificazione introdotta progressivamente nella legge 241/1990 negli ultimi due anni non interessa la disciplina dei provvedimenti da adottare per la regolamentazione del traffico e neppure quella per il rilascio delle licenze necessarie per occupare strade, impiantare manufatti ed effettuare interventi. Il nuovo articolo 19 della legge 241/1990, specifica letteralmente che «ogni atto di autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza». Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 26 del codice della strada, conclude il parere ministeriale, sono riferite a norme riguardanti la costruzione e la tutela delle strade. Ovvero sono atti che interessano la pubblica sicurezza e la cittadinanza. Per questo motivo specificamente esclusi dall’applicazione della disciplina introdotta con la segnalazione certificata di inizio attività.


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