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Fermo impugnabile
La Cassazione sulle violazioni del codice della strada

È impugnabile di fronte al giudice di pace il preavviso di fermo per violazioni del codice della strada. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con una sentenza del 25 ottobre 2011, ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva impugnato un preavviso di fermo consegnato alla madre. Dilatando un principio già sancito dalle Sezioni unite civili l’anno scorso (sentenza n. 11087) i giudici della Suprema corte hanno chiarito che la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, perché sussiste una stretta correlazione fra questa misura e il diritto per cui la provvisoria tutela è concessa. Più di un anno fa i giudici di Piazza Cavour avevano messo nero su bianco che «il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del dpr 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della p.a., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448». Analoghe considerazioni, si legge nel passaggio successivo, valgono «allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie». Ora la decisione è stata in parte confermata ma con la precisazione che il preavviso di fermo spiccato per le multa va impugnato davanti al giudice di pace.


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