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Il Res combatte l'evasione

Il nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi (Res) – che partirà dal 2013, secondo quanto previsto dal decreto correttivo approvato in prima lettura dal Governo il 24 ottobre, e che prova a sbrogliare la matassa dei prelievi sui rifiuti – introduce una nuova imposta sui servizi comunali indivisibili. La definizione generica di “tributo” consente infatti di mantenere in piedi la doppia faccia del prelievo: da una parte “tassa” relativa al servizio rifiuti e dall’altra “imposta” riferita ai servizi indivisibili dei Comuni.
Questa volta il legislatore non si è voluto sbilanciare sulla denominazione, soffermandosi invece sulla disciplina, prima distinguendola per componente (rifiuti e servizi) e poi prevedendo una regolamentazione comune a entrambe. La nuova disciplina offre agli enti locali un duplice incentivo diretto alla lotta all’evasione: i soggetti passivi sono tutti i residenti nel Comune che occupino un immobile a qualsiasi titolo, ma i nuclei familiari che denunciano un reddito complessivo inferiore ai 15mila euro saranno esenti dalla componente legata ai «servizi indivisibili», e quelli che denunciano tra 15mila e 28mila euro pagheranno solo il 50 per cento. Di qui la spinta diretta ai sindaci nella lotta all’evasione erariale, che, oltre ai “premi” riconosciuti per le attività condotte con l’agenzia delle Entrate, produrrà incrementi di gettito diretti per i bilanci locali.
La disciplina della quota dei servizi indivisibili appare piuttosto semplice da gestire. Il presupposto è costituito dall’occupazione a qualsiasi titolo di fabbricati a uso abitativo delle categorie da A1 a A9 iscritte o iscrivibili in catasto. Soggetti passivi sono le persone fisiche maggiorenni residenti nel Comune. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile occupato, espresso secondo le regole dell’Ici, vale a dire in base alla rendita catastale moltiplicata per cento e aggiornata con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito. A questo valore si dovrà poi applicare l’aliquota stabilita dal consiglio comunale, entro la misura massima fissata dal decreto.
Per quanto riguarda la disciplina comune del tributo Res, i contribuenti dovranno presentare una dichiarazione iniziale entro il 30 aprile dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione, mentre il versamento dovrà effettuarsi in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre) salva diversa regolamentazione dell’ente. La riscossione volontaria spetta al Comune, che può decidere di affidarla al gestore dei rifiuti, ma solo per la componente connessa a tale servizio, oppure al soggetto fornitore di energia elettrica previa apposita convenzione. Non è chiaro se il Comune conserva sempre la facoltà di affidare ad altri soggetti esterni la riscossione volontaria del tributo, in virtù dell’articolo 52 del Dlgs 446/97 (peraltro richiamato dal decreto), oppure se si deve seguire l’interpretazione rigorosa del Dl 70/2011, che consentirebbe di esternalizzare dal 2012 solo la riscossione coattiva. Peraltro, sulla coattiva è prevista la possibilità di utilizzare il ruolo oppure l’ingiunzione fiscale, ignorando che dal 2012 Equitalia dovrebbe uscire di scena dal comparto delle entrate comunali, e quindi verrebbe meno lo strumento del ruolo, anche se sul punto si attende una modifica del Dl 70.
Per completare gli aspetti procedurali, accertamento e sanzioni seguono sostanzialmente le stesse regole dei tributi locali, rese peraltro applicabili attraverso il richiamo alle disposizioni della legge finanziaria 2007 (commi da 161 a 170), contemplando persino l’ipotesi del ravvedimento breve in caso di lieve ritardo nel versamento.
Il tutto si chiude poi con una valutazione che i Comuni dovranno effettuare nel 2015 circa gli effetti conseguenti all’applicazione del nuovo tributo, il cui esito potrà comportare una riduzione dell’addizionale comunale Irpef.

Sotto la lente
1. I TEMPI
Il Res, nuovo tributo comunale
su rifiuti e servizi, partirà dal 2013, secondo quanto previsto dal decreto correttivo approvato in prima lettura dal Governo
il 24 ottobre
2. L’ESENZIONE
I nuclei famigliari che denunciano un reddito complessivo inferiore ai 15mila euro saranno esenti dalla componente legata
ai «servizi indivisibili», e quelli che denunciano tra 15mila
e 28mila euro pagheranno
solo il 50 per cento
3. IL CALCOLO
La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile occupato, che dev’essere espresso secondo le regole dell’Ici. A questo valore si dovrà applicare l’aliquota stabilita
dal consiglio comunale,
entro la misura massima fissata dal decreto
4. LE MODALITÀ
I contribuenti dovranno presentare una dichiarazione iniziale entro il 30 aprile dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione, mentre il versamento avverrà in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre) salva diversa regolamentazione dell’ente


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