MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Occhio all'anzianità dei residui attivi
Le conseguenze/l. Fin dal prossimo rendiconto

Il principio della competenza finanziaria metterà a dura prova i documenti contabili degli enti, non solo per le modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese di competenza (parte corrente o relative al conto capitale) ma, soprattutto in fase di avvio, per la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti. Gli enti devono farsi trovare pronti alla stesura dei nuovi documenti di programmazione. Per le entrate, particolare attenzione va riservata a tutte le obbligazioni giuridicamente valide, ma la cui scadenza è oltre l’esercizio 2013. Secondo il nuovo principio, infatti, tali somme non possono formare l’avanzo di amministrazione e devono essere stralciate e riproposte negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono. È il caso dei ruoli coattivi iscritti negli esercizi precedenti e non ancora riscossi, o dei contributi statali e regionali accertati ma non ancora incassati. In queste situazioni, la nuova contabilità impone lo stralcio dalla gestione dei residui e la contestuale riproposizione sugli stanziamenti di competenza. Operare tali stralci solo nell’esercizio 2013, che precede l’avvio dell’armonizzazione, può determinare un disavanzo di amministrazione dovuto al passaggio da un sistema contabile a un altro, evidenziando avanzi di amministrazione precedentemente determinati e applicati in assenza di una reale certezza di solvibilità dei crediti iscritti nei rendiconti degli esercizi passati. Già dal prossimo rendiconto, quindi, è bene prestare attenzione all’anzianità dei residui attivi, anche per prevenire possibili squilibri della gestione finanziaria e la copertura non certa della spesa in conto capitale. Quest’ultima ipotesi può verificarsi quando un ente locale dà atto della copertura di un’opera in base a un contributo regionale per cui la Regione non ha imputato la relativa spesa nello stesso esercizio nel quale l’ente ha accertato l’entrata. Dal 2014 (ma la revisione va operata anche per gli accertamenti già registrati nel passato e per quelli che lo saranno nel futuro) non si potrà più accertare l’intero contributo concesso, ma solo la parte imputata dall’altro ente pubblico nell’anno di competenza. Ne consegue che, in caso di contributo riconosciuto in più annualità, l’opera deve essere autofinanziata per la parte non “coperta” nell’anno. L’ente destinatario del contributo è così costretto a prefinanziare l’opera distraendo risorse fino ad oggi destinate ad altre finalità. Per la parte spesa, i residui devono, fin da subito, essere reiscritti nel rendiconto solo a fronte di un’obbligazione giuridica perfezionata, rilevando la minore spesa in tutti gli altri casi. In fase di prima applicazione, tutti i residui passivi sorretti da idonea obbligazione giuridica andranno stralciati dal rendiconto e inseriti nelle previsioni di competenza in relazione alla scadenza delle obbligazioni stesse, avvicinando di molto la fase dell’impegno a quella del pagamento.


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