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Partecipate «blindate» sui servizi
Corte dei conti. La sentenza della sezione di controllo della Lombardia mira a impedire distorsioni alla concorrenza

Una società partecipata non può gestire contestualmente servizi pubblici e servizi strumentali, quindi gli enti locali soci devono definire adeguate soluzioni. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 517/2011/Par del 17 ottobre 2011 ha spiegato come l’articolo 13 della legge n. 248/2006 vieti a una società partecipata di gestire allo stesso tempo servizi pubblici locali e servizi strumentali. La disposizione non ammette deroghe e rende necessario il superamento di quelle situazioni nelle quali le amministrazioni abbiano utilizzato lo strumento societario per svolgere funzioni e attività di loro competenza in modo eterogeneo, senza distinguere fra la gestione di servizi pubblici locali – a rilevanza economica o privi di rilevanza economica – e servizi strumentali. La Corte dei conti lombarda rileva come la commistione tra attività, resa possibile in passato da una normativa molto permissiva, oggi non sia più possibile, a fronte di regole precise e rigorose, differenziate per la gestione delle varie funzioni e attività. In particolare, dice la Corte, l’articolo 13 del decreto Bersani stabilisce specifiche incompatibilità fra la gestione di attività strumentali, che vedono come interlocutore l’ente locale e le attività a rilevanza economica, che hanno un’incidenza sul mercato. L’analisi dà per acquisito il principio per cui il requisito della strumentalità sussiste quando l’attività che le società svolgono sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche. Il parere dunque mette in evidenza come le società che gestiscono servizi strumentali non possano svolgere, in relazione alla loro posizione privilegiata, altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati, poiché in caso contrario si verificherebbe un’alterazione o comunque una distorsione della concorrenza all’interno del mercato locale di riferimento. È in quest’ottica che si giustifica, del resto, la previsione contenuta nel secondo comma dello stesso articolo 13 della legge n. 248/2006, in base al quale gli enti locali devono prevedere per le società strumentali un oggetto sociale esclusivo. Non è possibile pertanto che la stessa società che opera in house svolga per conto di uno o più enti attività strumentali e gestisca servizi pubblici locali. Il divieto imponeva agli enti locali di intervenire entro il 4 gennaio 2010 per adottare soluzioni organizzative che comportassero la reinternalizzazione dei servizi strumentali, ovvero l’affidamento a terzi con gara dei servizi pubblici locali a rilevanza economica o, ancora, la creazione di distinti organismi societari per la gestione in modo separato delle attività strumentali e dei servizi pubblici locali. A fronte anche del caso analizzato, la Corte dei conti lombarda rileva come vi siano ancora commistioni gestionali in molte società, per le quali gli enti soci, se non hanno ancora provveduto a eliminare l’anomalia, devono provvedere, anche per evitare di incorrere nelle specifiche violazioni di legge e nella nullità dei contratti in essere.


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