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Alberi rimuovibili se creano pericoli

Possono essere rimossi gli alberi piantati troppo vicino alla carreggiata prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada. Ma solo se rappresentano un evidente pericolo per la circolazione e non sono possibili misure alternative di protezione per gli utenti. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 3224/2011. La sicurezza delle strade è spesso compromessa da manufatti, installazioni e piantumazioni poste troppo a ridosso della carreggiata. Per quanto riguarda il posizionamento degli alberi la provincia di Terni ha richiesto istruzioni in relazione all’art. 26 del regolamento stradale il quale letteralmente dispone al comma 6 che «la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri». A parere del dipartimento per i trasporti terrestri la questione delle fasce di rispetto interessa innanzitutto sia i soggetti pubblici che privati. Ma la severa regola sulle distanze minime trova applicazione espressa solo per le nuove piantumazioni. In pratica, prosegue la nota, «gli alberi già impiantati, prima dell’entrata in vigore del codice della strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza a una distanza inferiore di quella prevista dall’art. 26 c. 6 del regolamento possono non essere rimossi. Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto». In buona sostanza l’ente proprietario della strada deve comunque assicurarsi di limitare i rischi per la circolazione stradale anche in relazione alle strutture vegetative secolari presenti per esempio a lato della carreggiata. Se le necessarie misure preventive come l’installazione di barriere protettive o altri sistemi di ritenuta non sono sufficienti per garantire gli utenti stradali l’ente proprietario può quindi disporre l’abbattimento degli alberi pericolosi anche se impiantati prima dell’entrata in vigore del codice stradale, ovvero il decreto legislativo n. 285/1992.


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