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Senza la Pec scatta la sanzione
Lo stesso account potrà essere usato da più imprese

Sarà sanzionata la mancata comunicazione della Pec societaria. La circolare del ministero dello sviluppo economico 3645/C conferma che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 configurerà l’illecito previsto dall’art. 2630 c.c. In capo al rappresentante legale della società, quindi, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro. Tali importi, indicati come aggiornati dallo Statuto dell’impresa in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potranno essere ridotti a un terzo qualora la società si ravveda nei successivi 30 gg.
La circolare conferma, inoltre, l’interpretazione diffusa sulla non univocità della Pec: uno stesso account potrà essere usato per più imprese. Viene infatti esplicitamente prevista la possibilità di comunicare, chiaramente previa consenso del legittimo titolare, l’indirizzo di posta elettronica di un professionista (per esempio, il commercialista) o di altra società giuridicamente o economicamente collegata (per esempio, la capogruppo o una controllata). Soluzioni certo pratiche ma, a nostro avviso, sconsigliabili visti gli adempimenti e le potenziali responsabilità che ne conseguirebbero. Il ministero dello sviluppo economico individua come obbligati alla comunicazione le società di persone (anche semplici), le società di capitali, le società cooperative, le società estere con sedi secondarie in Italia nonché le società in liquidazione. Nulla viene detto in merito alle società soggette a procedure concorsuali: varie Cciaa ritengono che anche le fallite, per fare l’esempio più ricorrente, debbano adempiere; altra tesi, invece, propende per un adempimento facoltativo. È comunque consigliabile, vista la sua semplicità, procedere con la comunicazione: il curatore, anche per non gravare con oneri aggiuntivi la procedura, potrebbe allora indicare la propria Pec professionale (in linea con l’art. 48 della legge fallimentare secondo cui «la corrispondenza diretta al fallito [anche quella elettronica, nda] che non sia persona fisica è consegnata al curatore»). Sempre la circolare ricorda come la comunicazione, non soggetta all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria (salvo la pratica richieda l’iscrizione di ulteriori atti o fatti come, per esempio, il trasferimento di sede o la nomina di amministratori), possa essere eseguita con la procedura web semplificata predisposta da Infocamere oppure, magari con affidamento ad un professionista incaricato ex art. 31, comma 2-quinquies, della legge 340/00, mediante la canonica Comunicazione unica (modello S2, riquadro 5, campi «nome» e «dominio» della casella, compilato grazie a ComunicaFedra o ComunicaStarweb). L’indirizzo fornito al Registro delle imprese deve risultare valido e operativo e non possono essere impiegate, infine, le cosiddette «Pec del cittadino» poiché riservate esclusivamente all’interazione fra i primi e la pubblica amministrazione.


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