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Per il rinvio del Tfs confine al 12 agosto
Inpdap. In una circolare dell’istituto

Le novità relative al differimento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto interessano solo i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia dopo il 12 agosto 2011. Tanto afferma l’Inpdap nella circolare n. 16 che l’ente di previdenza ha emanato ieri. In particolare, vengono illustrate le nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il comparto Scuola e Afam prevedendo che dal 2012 il soggetto che maturerà il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno avrà l’accesso al trattamento pensionistico coincidente con l’inizio della anno scolastico/accademico successivo. Fino al 31 dicembre 2011, hanno già avuto accesso alla pensione nello stesso anno di maturazione dei requisiti. Ampio spazio viene dato agli incarichi dirigenziali a termine conferiti dalle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo successivamente al 13 agosto 2011. La nuova norma prevede che in caso di incarichi dirigenziali di durata inferiore a tre anni, l’ultimo stipendio  ai fini del calcolo della quota A di pensione e della prima quota di buonuscita  sia individuato nell’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico stesso. La retribuzione dirigenziale verrà presa a riferimento, invece, per la determinazione della quota B e/o C di pensione e per la seconda quota di BU. Precisa l’Inpdap che l’obbligo contributivo dovrà essere soddisfatto sempre e comunque sulle retribuzioni realmente percepite. Tre i termini per il pagamento dei Tfs/Tfr: – termine breve: entro 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità o per decesso; tali modalità non sono interessate dalla novella normativa; – termine medio (tra 6 e 9 mesi): si applica al raggiungimento dei limiti di età o di servizio ivi compresi i collocamenti a riposo nonché per le cessazioni dal servizio di personale assunto a tempo determinato; – termine lungo (tra 24 e 27 mesi): si applica per le cause non indicate in precedenza tra cui le dimissioni volontarie (sia con diritto a pensione, sia senza diritto) e recesso da parte del datore di lavoro.


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