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Straripa il canale e paga il comune
La sentenza sui danni al cantiere allagato

Il risarcimento dei danni al cantiere allagato dal canale che straripa è a carico del comune. È quanto emerge dalla sentenza numero 24406 depositata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione il 21 novembre 2001. Tale canale risulta infatti di proprietà dell’ente, che era l’unico soggetto titolato a intervenire. Impossibile dunque imputare all’azienda danneggiata un concorso di colpa per scarsa diligenza, laddove un intervento «manu militari» dell’impresa edile l’avrebbe esposta al rischio di un illecito di natura civile, per la violazione della proprietà pubblica, e di natura penale, in quanto foriero della realizzazione di un manufatto abusivo.
Il Collegio esteso, componendo il contrasto di giurisprudenza, ha precisato che l’obbligo giuridico di impedire l’evento può derivare anche da una specifica situazione che esige una determinata attività a tutela di un diritto altrui. E, in particolare, la colpa del creditore-danneggiato si configura nel caso di violazione, oltre che di un obbligo giuridico, di norme comportamentali di diligenza. Troppo rigida, spiegano le Sezioni unite, l’interpretazione di un certo indirizzo giurisprudenziale secondo cui il diritto al risarcimento risulta limitato oppure escluso quando il danneggiato nulla ha fatto per rimuovere subito una situazione pericolosa, per quanto creata dallo stesso danneggiante.
Insomma, non si configura il comportamento colposo per l’azienda edile che, nonostante le piogge minacciose, non poteva intervenire ad alzare l’argine del canale di proprietà del comune. Che paga le spese di giudizio alla controparte.
Dopo la lunga causa, la Cassazione ha dato torto al comune di Ancona che era stato citato in giudizio da una grande società che, mentre eseguiva lavori su un complesso immobiliare, li dovette sospendere a causa di un allagamento del cantiere perché era straripato un canale di scolo. A questo punto l’ente locale chiamò in causa il suo assicuratore ma il Tribunale dichiarò la nullità della chiamata.
Contestualmente accolse il ricorso della società sul fronte risarcimento. La decisione è stata confermata in appello e ora resa definitiva in Cassazione.


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