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Nella tassa rifiuti gli scarti industriali
Esteso il raggio dell'imposta comunale

I rifiuti industriali scontano la nuova tassa rifiuti e servizi. La manovra Monti (dl 201/2011) che istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a partire dal 2013 «libera» i comuni, ma non i rifiuti speciali, che ricadono nella trappola della gestione pubblicistica. Questo il contenuto di due righe contenute nell’art. 14, comma 46, che istituisce il nuovo tributo comunale e abroga l’esclusione per legge dall’applicazione della tariffa rifiuti urbani per i rifiuti industriali prodotti dalle aree produttive.
La esclusione, prevista dall’art. 195, comma 2 lett e) del dlgs n. 152/2006 (c.d. «Codice Ambientale»), afferma che «non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l’avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione».
Ciò vuol dire che i comuni avranno possibilità maggiori rispetto al passato di estendere l’applicazione della tariffa rifiuti (o meglio del nuovo tributo comunale) anche alle aree produttive.
Vero è che rimane la previsione di un decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il ministro dello sviluppo economico, con i quali definire i a quali condizioni qualitative e quantitative i rifiuti speciali sono parificati agli rifiuti urbani. Un decreto, peraltro, atteso dal 1997, anno in cui viene pubblicato il decreto legislativo n. 22 (cd. decreto Ronchi).
Cosa potranno fare i produttori di rifiuti speciali di fronte alla maggiore libertà impositiva dei Comuni?
Unico scudo potrà essere solo il comma 10 dello stesso art. 14 che prevede che «nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente».
Un «di regola» che dovrà anche sottostare alla «dimostrazione dell’avvenuto trattamento», sebbene sia onere del produttore dei rifiuti industriali gestirli in maniera ambientalmente corretta.


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