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Taglio ai lacciuoli
Libera attività d'impresa. Da subito

Immediatamente abrogate le restrizioni esistenti per l’esercizio delle attività economiche. Il governo accelera il processo avviato col decreto legge 138/2011 (convertito nella legge 148/2011) e rende immediatamente operativa e senza deroghe la liberalizzazione, che avrebbe dovuto decollare tra una settimana.
Ovvero quattro mesi dopo l’entrata in vigore del dl 138/2011, in base a quanto dispone l’articolo 3, comma 8 dello stesso decreto. L’art. 34 del decreto legge Monti (n. 201/2011) pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale integra (mantenendone complessivamente l’impianto) il decreto sviluppo che il governo Berlusconi aveva approvato la vigilia di Ferragosto. La vecchia norma e il decreto Monti. Il decreto 138 agiva in funzione della competenza prevista in capo allo stato (ai sensi dell’art. 117 Cost.) su livelli minimi delle prestazioni e tutela della concorrenza. Non solo. Il comma 11 dell’articolo 3 del dl 138/2011 prevede che singole attività economiche possano essere escluse, in tutto o in parte, dall’abrogazione delle restrizioni all’attività d’impresa, attraverso un dpcm varato su proposta del ministro competente, di concerto con quello dell’economia; decreto che andava varato nei successivi quattro mesi all’entrata in vigore della legge di conversione del dl 138/2011. Ovvero entro il 17 gennaio prossimo. Questa disposizione viene però superata dal nuovo decreto Monti. Peraltro, il decreto di Ferragosto aveva subito alcune deroghe nella legge di conversione, con l’esclusione della liberalizzazione per farmacie e taxi, mentre vi era entrata, a pieni mani, la liberalizzazione alla vendita di quotidiani e periodici. Liberalizzazione, questa, che per quanto riguarda i taxi è stata nuovamente esclusa, in forza del fatto che la restrizione relativa «alle limitazioni del numero di persone che sono titolate a esercitare un’attività economica [_]» è scomparsa dall’ultima versione del decreto Monti. Mentre era presente nelle bozze precedenti. Inoltre, i limiti all’esercizio dell’attività non rientrano nei motivi imperativi di interesse generale. Ciò in quanto il servizio di trasporto è escluso dalla direttiva 2006/123/Ce. Il governo, in sostanza, col dl pubblicato ieri ha deciso di eliminare non solo gli oneri amministrativi, ma anche i presupposti per l’esercizio dell’attività d’impresa previsti dalla disciplina di settore, nell’ipotesi in cui gli stessi non siano collegati ad un motivo imperativo di interesse generale. Di più: questo concetto nel decreto Monti viene perfino ribadito in ben due commi dello stesso articolo: il comma 2 e il comma 4 dell’articolo 34. Le esigenze o «motivi» imperativi di interesse generale sono quelli stabiliti dalla direttiva comunitaria Servizi e recepiti dall’art. 8 del dlgs 59/2010. In tal modo escono dall’ordinamento, ad esempio, i requisiti professionali per l’attività di somministrazione per i locali non aperti al pubblico, quali le mense e l’attività di catering. L’Autorità antitrust. Il decreto legge Monti, infine, prevede al comma 5 dell’art. 34, che l’Autorità antitrust sia tenuta a rendere parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche.


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