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A rischio mutui e prestiti Inpdap

Vatti a fidare dei tec-nici. Prescindendo dai (molto dubbi) risparmi che ciò comporta per la spesa previdenziale (per lo meno nel breve peri-odo), l’immediata soppres-sione dell’Inpdap (ente di previdenza dei pubblici di-pendenti), per decreto legge, rischia di bloccare i prestiti e i mutui che lo stesso ente garantisce ai propri iscritti e pensionati, i quali per que-ste prestazioni versano uno 0,35% del loro stipendio (0,15% della pensione). Il testo definitivo della mano-vra Monti prevede (art. 21, comma 1, del dl 201/2011) la «soppressione», a partire dal 6 dicembre, dell’Inpdap e dell’Enpals, devolvendone le relative funzioni all’Inps. Il comma 2 aggiunge che con decreti di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall’appro-vazione dei bilanci di chiu-sura delle relative gestioni degli enti e sulla base delle risultanze dei bilanci mede-simi, da deliberare entro il 31marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finan-ziarie degli enti soppressi sono trasferite all’Inps. La stessa disposizione (comma 4) precisa inoltre che gli or-gani dei suddetti enti sop-pressi non cessano, dovendo continuare ad espletare le proprie funzioni fino alla data di adozione dei decreti ministeriali di cui sopra. Il combinato disposto dei commi 1 e 4 rende estre-mamente difficile coordina-re i conseguenti assetti isti-tuzionali con il principio giuridico della rappresen-tanza organica. In base al suddetto principio, infatti, soggetto giuridico di riferi-mento e proprio rappresen-tante esterno simul stabunt vel simul cadent. Tale con-siderazione mette in eviden-za come, allo stato, la strut-tura prescrittiva dell’art. 21 si presenti come un Giano bifronte. Infatti, sono alme-no due le interpretazioni giuridiche legittimamente proponibili per recuperare senso organico al suddetto disposto: a) il termine «sop-pressione» è utilizzato dal legislatore in senso impro-prio, in quanto la «soprav-vivenza» degli organi impe-disce di considerare sop-presso l’ente, stante la ne-cessaria immedesimazione discendente dai principi ge-nerali sopra illustrati; b) il termine «soppressione» è stato utilizzato correttamen-te, con la conseguenza che gli organi degli enti sop-pressi sopravvivono a essi, come normativamente pre-visto, in quanto il rapporto di immedesimazione orga-nica si è automaticamente traslato nel nuovo plesso amministrativo. Accedendo alla soluzione sub a), si do-vrebbe concludere che il dies a quo della soppressio-ne dell’Inpdap e dell’Enpals non può che coincidere con quello di cui al comma 4 dell’art. 21. Accedendo in-vece alla soluzione sub b), si dovrebbe concludere che, fino al termine di cui al suddetto comma 4, gli orga-ni Inpdap e Enpals operano con pari dignità degli organi dell’Inps, ciascuno per il proprio ambito di compe-tenza. Sostanzialmente, quindi, in entrambi i casi gli organi degli enti soppressi conservano competenza funzionale. Alcune conside-razioni concernenti l’organo di indirizzo politico e vigi-lanza dell’Inpdap, tenuto conto del ruolo sensibile che è chiamato a svolgere rispetto agli interessi sociali di oltre sei milioni di perso-ne (tra iscritti e pensionati), cui va aggiunto il non tra-scurabile indotto familiare (si pensi ai prestiti e ai mu-tui), specie nell’attuale mo-mento di straordinaria crisi economico-finanziaria. Non c’è dubbio che non vi è al-cun dato prescrittivo idone-o, al momento, a limitare le funzioni conferite dal legi-slatore ai Civ (dall’art. 3, comma 4, del decreto legi-slativo n. 479/1994). Né po-trebbe opinarsi che l’espres-sione «approvazione dei bi-lanci di chiusura» possa, di per sé, essere idonea a far venir meno la cogente por-tata normativa di cui al cita-to art. 3. Tutto ciò premes-so, è evidente che il Civ dell’Inpdap conserva piena legittimazione anche per quanto concerne l’adozione delle linee di indiriz-zo/priorità strategiche 2013, da emanarsi nel primo tri-mestre del 2012, sia perché i termini di cui al comma 4 dell’art. 21 lo consentono ampiamente, sia perché al-trimenti si lascerebbe il set-tore del welfare dei dipen-denti pubblici privo di pro-grammazione, non essendo immaginabile che le relative funzioni possano essere svolte dal Civ dell’Inps.


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