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Dichiarazioni fiscali senza segreti
Dagli studi di settore all'Uniemens, i chiarimenti degli esperti

Si è tenuto nei giorni 29 e 30 novembre, presso l’hotel NH Bologna De La Gare, il tradizionale Convegno di formazione professionale per le case di software organizzato da Assosoftware dal titolo «Redditometro e spesometro, studi di settore e dichiarazioni fiscali 2012. I flussi Uniemens: stato dell’arte ed evoluzione».
Si tratta di un appuntamento importante che mette a confronto gli esperti di normativa fiscale e del lavoro delle software house, con i dirigenti e i funzionari dell’Agenzia delle entrate, del Ministero delle finanze e dell’Inps.
Le tematiche vengono affrontate con particolare riferimento alla gestione informatica dei dati, che pone al primo posto la reale operatività degli operatori del settore, in particolare i Commercialisti, i Consulenti del lavoro e le Associazioni di Categoria che forniscono servizi fiscali e del lavoro ai contribuenti.
A seguire desideriamo fornire alcune indicazioni pratiche sulla Comunicazione Over 25 mila, tratte dall’intervento del Dott. Vincenzo Errico, Responsabile Basi dati e strumenti di analisi della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate.
Questo adempimento, che si sta dimostrando assai più complesso ed ostico di quanto ci si potesse aspettare, accoglie sia le operazioni B2B (tra aziende) e B2G (nei confronti delle pubbliche amministrazioni) che le operazioni B2C (nei confronti dei privati). Va precisato che sono proprio queste ultime (B2C) quelle su cui l’Agenzia porrà principalmente l’attenzione.

La fattura come elemento di riferimento
Il Provvedimento prevede come requisito necessario, affinché scatti l’obbligo di comunicazione, l’esistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale, previsti dalla normativa Iva.
Con l’ultima versione approvata del tracciato (Provvedimento del 16/09/2011) vi è stato un cambio di rotta da parte dell’Agenzia nella struttura della comunicazione, che ha individuato la singola fattura quale elemento centrale e preminente della comunicazione.
Non rileva se con lo stesso documento siano state fatturate operazioni legate a un contratto o a contratti tra loro collegati. Il limite si determina sul totale della fattura, depurato solo delle anticipazioni e delle spese di cui all’art.15 del dpr 633/1972 e di tutto ciò che è fuori campo Iva: se il totale della fattura supera il limite (25 mila euro per il 2010) la fattura va subito comunicata compilando una sola riga del tracciato.
Se il superamento del limite non avviene allora occorrerà effettuare le ulteriori veri?che sull’eventuale contratto di riferimento o sui «contratti collegati».
Devono quindi considerarsi superate alcune delle indicazioni fornite dalla Circolare 24/E/2011 dell’Agenzia delle entrate, in particolare laddove veniva indicata la necessità di accorpare in un unico rigo più fatture, come avveniva per i vecchi elenchi clienti e fornitori.
Tale modalità di compilazione al momento rimane possibile solo per le note di variazione, ma è assolutamente sconsigliabile in tutti gli altri casi.

Nessuna sanzione in caso di comunicazione di dati non obbligatori
Va precisato in modo chiaro che l’Agenzia non preclude in nessun modo l’invio di dati per i quali non è previsto l’obbligo, qualora ciò costituisca una semplificazione per il contribuente.
Ciò in quanto l’indicazione di dati non obbligatori non costituisce ostacolo all’attività di accertamento, ma anzi la favorisce.
Si possono dunque inviare i dati già conosciuti (in quanto già segnalate dai soggetti obbligati alle comunicazioni di cui all’art.7, del dpr 605/1973) relativi alle spese assicurative, telefoniche, bollette elettriche, gas, acqua, leasing e noleggi ecc., in quanto l’Agenzia li potrà riconoscere dal Codice fiscale o dalla partita Iva del fornitore e dunque evitare la «duplicazione» degli stessi in fase di elaborazione del Redditometro.
Stesse considerazioni valgono anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con carta di credito o di debito: nel caso non vi sia la sicurezza che l’emissione della carta sia stata fatta da un operatore italiano oppure nel caso il proprio sistema informatico non disponga dell’informazione che il pagamento sia avvenuto con carta di credito o di debito, è possibile fare comunque la comunicazione della spesa.
Un altro esempio potrebbe essere quello delle spese di viaggio: in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate, sembrerebbero infatti «protette» dalla mancanza dei presupporti Iva (e dunque non soggette all’obbligo di trasmissione) le spese di viaggio relative alle tratte «fuori Ue», mentre vanno sicuramente comunicate le spese per viaggio in Italia e nella Ue.
Nulla vieta, però, di comunicare le spese dell’intero viaggio anche in considerazione del fatto che, qualora l’Agenzia dovesse in via interpretativa fornire indicazioni diverse, ci si potrebbe trovare in una posizione di inadempienza.
In conclusione, non sussiste in alcun modo l’ipotesi che la comunicazione di dati non obbligatori o già conosciuti dall’Agenzia delle entrate costituisca ipotesi sanzionatoria, come invece paventato da qualche «prudente» pubblicista sulla stampa specializzata.

Tracciato specifico per le società di leasing e noleggio
Vanno chiariti alcuni subbi sorti dopo la pubblicazione, avvenuta con Provvedimento del 21/11/2011, del nuovo tracciato in uso per le società di leasing e di noleggio, che prevede nuovi record dedicati all’esposizione dei dati delle operazioni Over 25 mila: non vi è obbligo per le società di leasing e di noleggio di usare tale tracciato per la comunicazione delle operazioni Over 25 mila, ma esse potranno comunque continuare a utilizzare il tracciato standard dello spesometro.

In sintesi le società di leasing e noleggio potranno, in alternativa:

  • trasmettere una sola Comunicazione comprensiva sia dei contratti di leasing e noleggio, sia delle operazioni Over 25 mila utilizzando il tracciato approvato con il Provvedimento del 21/11/2011;
  • trasmettere due diverse Comunicazioni, la prima con i soli contratti di leasing e noleggio utilizzando il tracciato approvato con il Provvedimento del 21/11/2011, la seconda con le operazioni Over 25 mila utilizzando il tracciato approvato con il Provvedimento del 16/09/2011 in uso presso tutte le imprese.

    Campo «Modalità di pagamento»

    Sono sorti alcuni dubbi interpretativi in relazione alla compilazione del campo «Modalità di pagamento», presente sul tracciato telematico.

    Esaminiamo la seguente casistica:

  • fattura di 36.000 euro;
  • fattura di 1.000 euro (stesso contratto o contratto collegato).

    La prima ipotesi espositiva, fa prevalere il concetto di fattura:

  • fattura di 36.000 euro: codice «1 – Importo non frazionato» (la fattura da sola supera il limite e dunque va inviata indipendentemente dalla presenza del contratto collegato);
  • fattura di 1.000 euro: codice «2 – Importo frazionato».

    La seconda ipotesi espositiva, fa prevalere il concetto di contratto:

  • fattura di 36.000 euro: codice «2 – Importo frazionato»;
  • fattura di 1.000 euro: codice «2 – Importo frazionato».

    Per una corretta interpretazione va detto che, a partire dall’ultima versione approvata del tracciato (Provvedimento del 16/09/2011), il riferimento preminente è diventato quello della fattura, ma vengono considerate «attratte» dall’adempimento anche le operazioni frazionate riferite allo stesso contratto o contratto collegato.Fatta questa precisazione, è evidente che entrambe le ipotesi sono da considerarsi corrette, anche alla luce del passaggio riportato al paragrafo 3.4.1 del documento «Norme di compilazione art 21 dl 78_2010» che lascia spazio ad entrambe le interpretazioni.

    Autotrasportatori
    Per gli autotrasportatori vige una norma specifica che consente di registrare, ai fini Iva, le fatture emesse sul registro delle vendite con differimento al trimestre successivo. Ciò avrebbe probabilmente portato a concludere che una fattura emessa, ad esempio, a fine 2010 e registrata per effetto del suddetto differimento nel primo trimestre 2011, non debba essere inclusa nella Comunicazione Over 25 mila, ma debba essere inclusa nella Comunicazione Over 3 mila del prossimo anno.
    L’Agenzia sembra invece orientarsi verso una soluzione interpretativa diversa: per questa tipologia di fatture rileva la data della fattura e non quella della registrazione differita ai fini Iva, anche per equiparare il momento dell’acquisto da parte del cliente con quello della vendita da parte dell’autotrasportatore.

    Termine di trasmissione per il 2010
    Il Provvedimento del 16/09/2011 prevede come termine per l’invio telematico della Comunicazione il 31/12/2011, che venendo a cadere di sabato viene di fatto spostato al 02/01/2012. Al momento non vi sono ipotesi di proroga, di conseguenza vista l’infelice data di scadenza del termine, si sta valutando l’ipotesi di non sanzionare i contribuenti che effettuano la trasmissione nei giorni immediatamente successivi al termine stesso.


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