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Imu, sconti familiari ma limitati
LA MANOVRA MONTI/Detrazioni sull'imposta municipale effi caci nel 2012 e 2013 Imu, sconti familiari ma limitati

Con l’introduzione della maggiorazione della franchigia per ogni figlio che vive ed è residente nell’abitazione principale, svanisce l’incubo di numerose famiglie italiane di versare la nuova imposta municipale a decorrere dal 2012. Con le recenti modifiche, introdotte al comma 10, dell’art. 13, dl n. 201/2011, il legislatore ha previsto una forma di «equità» fiscale condizionata alla composizione del nucleo familiare, che comporta l’aumento della franchigia, fino a raggiungere la soglia di 400 euro che, in moltissimi casi, permette di neutralizzare la totale introduzione della nuova imposta patrimoniale sulla casa. Infatti, seppure limitatamente agli anni 2012 e 2013, la detrazione di 200 euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità abitativa è destinata ad abitazione principale, viene implementata di un’ulteriore quota fissata in euro 50 per ogni figlio, di età non superiore a 26 anni, che risulti «abitualmente» dimorante e residente anagraficamente nella medesima unità immobiliare. Di conseguenza, con due figli minori e un’unità abitativa, utilizzata quale abitazione principale, con una rendita non rivalutata pari a 420 euro, si realizza l’azzeramento del tributo, anche se si rende applicabile il nuovo moltiplicatore pari a 160; infatti, se i 420 euro di rendita si rivalutano (5%) si ottiene 441 euro di rendita rivalutata e 70.560 euro di base imponibile, con l’emersione di euro 282,24 d’imposta dovuta (70.560 x 0,4: 100), totalmente azzerata dalla franchigia ordinaria di 200, incrementata di 100 (50 x 2) per i figli a carico, in assenza di incremento dell’aliquota (fino allo 0,2%) a cura del comune di riferimento. Da ciò si possono trarre alcune conclusioni: il nuovo tributo incide maggiormente sulle case di maggior pregio dotate di una rendita più alta, premia le famiglie standard (non più di quattro figli) e, per effetto del tetto, rimane neutrale per quelle famiglie più numerose, nonché lo stesso sembra essere più contenuto rispetto alla vecchia imposta comunale (Ici). Con ulteriori modifiche, presumibilmente destinate a calmierare la contrazione di gettito derivante dall’introduzione della maggiorazione indicata, il legislatore ha disposto l’obbligo di censire nel catasto urbano i fabbricati «rurali» ancora iscritti al catasto terreni che scontavano il tributo locale sul valore del terreno e ha innalzato il moltiplicatore dei terreni agricoli, da 120 a 130, fatti salvi quelli utilizzati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), di cui al dlgs n. 99/2004, iscritti nelle rispettive gestioni di previdenza agricola, per i quali il moltiplicatore è stato ridotto a 110. Per quanto concerne la ruralità, in effetti, i recenti emendamenti hanno operato su più direttrici: la prima riguarda, appunto, l’obbligo di censire nel catasto urbano i fabbricati iscritti attualmente (e legittimamente) al catasto terreni, con chiaro intento di recuperare un maggior gettito, e la seconda concerne l’abrogazione del comma 21, dell’articolo in commento, che aveva proposto la proroga per la presentazione della categoria catastale delle costruzioni rurali, di cui al comma 3 (abitativi) e comma 3-bis (strumentali), dell’art. 9. dl n. 557/1993. Per quanto concerne l’obbligo di accatastamento dei fabbricati censiti nel catasto terreni, c’è tempo fino al prossimo 30/11/2012 per presentare la procedura Docfa, ma si paga da subito giacché la modifica ha prescritto l’obbligo di versamento del tributo a decorrere dal 1° gennaio prossimo, anche se il passaggio non è ancora avvenuto, utilizzando le rendite delle unità similari già iscritte in catasto (si veda ItaliaOggi del 14/12/2011), a titolo di acconto, con obbligo di versamento del saldo (conguaglio) come determinato dai comuni in seguito all’attribuzione definitiva della rendita. Con riferimento alla proroga del termine prescritto dal comma 2-bis, dell’art. 7, dl n. 70/2011, in molti ci speravano per effetto dei tempi estremamente ristretti tra la pubblicazione del decreto di attuazione che, ancorché datato 14/09/2011, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21/09/2011, mentre la circolare esplicativa dell’Agenzia del territorio, assolutamente non esaustiva, è stata emanata e messa a disposizione sul sito in data 22/09/2011; tempi strettissimi per procedere alla variazione nel rispetto del termine prescritto del 30 settembre 2011. Su tale ultimo punto, in effetti, le modifiche introdotte alla manovra Monti, con l’abrogazione del citato comma 21, dell’articolo in commento, escludono la proroga indicata nel 31/03/2012, concedendo solo una «moratoria» nell’accatastamento tra il termine indicato (30/09/2011) e la data di conversione in legge dello stesso decreto.
Di fatto, si salvano dall’applicazione delle sanzioni e sanano la propria posizione, anche per i periodi pregressi ancora accertabili, i proprietari e/o titolari dei diritti reali sulle costruzioni che, in possesso dei requisiti di ruralità, anche tardivamente hanno presentato la domanda di iscrizione degli immobili nelle categorie specifiche A/6 (abitativi) e D/10 (strumentali). Peraltro, è opportuno segnalare che a decorrere dal 1° gennaio 2012 e per il futuro non assume più significatività il classamento specifico per ottenere la qualificazione di immobile rurale, poiché sulle unità abitative si scontano le aliquote ordinariamente previste (0,4 o 0,76%) e soltanto sugli «strumentali» agricoli, non necessariamente classati D/10, come individuati dal comma 3-bis, dell’art. 9, dl 557/1993, si rende applicabile un’aliquota ridotta pari allo 0,2%.

Le novità per i terreni agricoli e gli immobili rurali

Terreni agricoli
Base imponibile determinata con l’applicazione del moltiplicatore 130 al reddito dominicale rivalutato del 25%. Per quelli detenuti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella relativa previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110

Fabbricati strumentali
Si applica l’aliquota ridotta dello 0,2% ai fabbricati rurali strumentali, di cui al comma 3- bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993, con possibile riduzione dello 0,1% a cura dei comuni

Fabbricati non censiti
I fabbricati rurali censiti al catasto terreni dovranno essere accatastati al catasto urbano con la classica procedura Docfa entro e non oltre il 30 novembre 2012

Variazione categoria
Nessuna proroga per la presentazione della variazione di categoria ma una moratoria per le domande tardive presentate dal 30/09/2011 fi no alla data di conversione del decreto in legge, con rischio reale di recupero dell’Ici dei periodi pregressi.


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