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Giudici di pace pagati dai sindaci
Ecco cosa prevede il pacchetto giustizia approvato nei giorni scorsi dal governo Monti

I comuni dovranno pagarsi da soli gli uffici del giudice di pace se vorranno evitare i tagli introdotti dallo schema di decreto legislativo approvato venerdì scorso in via preliminare dal governo, che conta di eliminare le strutture meno produttive distribuite negli angoli più periferici del paese. E dal dl che tende una mano a famiglie e artigiani in crisi arriva una vera e propria stretta al giudizio civile (si veda ItaliaOggi del 17 dicembre scorso). Cominciamo dai giudici di pace, che rischiano grosso a vent’anni dalla legge di istituzione (la 374/91). L’attuazione della delega conferita al governo dalla legge 148/11 colpirà i meno produttivi fra gli 846 uffici del Gdp, di cui 165 costituiti presso sedi circondariali (che non saranno toccati), per un totale di 4.690 magistrati, a fronte di una dotazione organica di 4.700, 12 dirigenti e 4.125 unità di personale amministrativo assegnato in pianta organica. A cadere sotto la scure del guardasigilli, per ora, saranno 674 uffici con un bacino di utenza sotto le 10 mila unità che mostrano una produttività annuale pro-capite inferiore alla media nazionale rispetto capacità di smaltimento per singolo giudice (il valore-soglia è 568,3 l’anno).
Dall’accorpamento delle strutture si conta di recuperare 1.944 giudici di pace e 2.104 unità di personale amministrativo. E oggetto della revisione sono soltanto gli uffici Gdp dislocati in sede diversa da quella circondariale. Non sarà più possibile che il bacino di competenza di un ufficio sia compreso in più circondari del tribunale ordinario, con inevitabili problemi di gestione. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della black list degli uffici Gdp da tagliare, però, gli enti locali potranno scendere in campo anche in forma associata per evitare la soppressione. A una condizione: dovranno farsi integralmente carico delle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia nella relativa sede. Il comune, tra l’altro, dovrà mettere a disposizione anche il personale amministrativo necessario alle gestione dell’ufficio, formato ad hoc dall’amministrazione giudiziaria, che dovrà soltanto provvedere a determinare l’organico necessario del personale di magistratura onoraria.Senza difesa. Veniamo al dl sul processo civile. Davanti al giudice di pace sarà possibile difendersi da soli per le cause di valore inferiore ai mille euro, in linea con quanto avviene nell’Unione europea. «I testi di legge sono ancora in fase di limatura», fanno sapere da Via Arenula, e per questo né il governo né il ministero della giustizia li hanno ancora pubblicati. Ma dalla relazione illustrativa ai provvedimenti l’orientamento a «sfoltire» sembra chiaro e, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere del tutto confermato. Esborsi contenuti. Ecco, intanto, le modifiche all’articolo 91 Cpc: è aggiunto un nuovo comma secondo cui nelle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente (di cui all’articolo 82, comma 1, Cpc) l’ammontare delle spese, competenze e onorari liquidati dal giudice a carico della parte soccombente non potrà superare il valore della domanda. L’obiettivo, chiarisce una nota del governo, è eliminare il contenzioso seriale che spesso grava sugli uffici dei magistrati onorari «con gravi conseguenze in termini di costi e carichi di lavoro». Ancora, scatta la proroga di un anno per i magistrati onorari in servizio, con due obiettivi: procedere alla riforma organica della magistratura onoraria e completare l’attuazione della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Work in progress. Cambia in corsa la spinta deflazionistica introdotta dalla legge di stabilità che prevede l’estinzione dei giudizi pendenti in cassazione contro pronunce emesse prima del luglio 2009 e di quelli pendenti in Corte d’appello da oltre tre anni (invece che due anni) qualora le parti non provvedano a presentare un’istanza di trattazione volta a confermare il loro interesse alla definizione del procedimento: viene meno, ora, l’obbligo della cancelleria di avvisare la parte, dato che c’è la difesa tecnica e dunque l’adempimento dovrà avvenire entro il termine perentorio di sei mesi decorrente dall’entrata in vigore della legge 183/11 (e non più, allora, dalla ricezione dell’avviso da parte della cancelleria; il periodo di sei mesi per la formulazione dell’istanza non si computa ai fini della ragionevole durata del processo).Soluzioni stragiudiziali. Potenziata la mediaconciliazione: la modifica alle norme sull’istanza di prelievo eliminerà alcune distorsioni verificatesi nella prassi. I capi degli uffici giudiziari avranno dovranno vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 e di favorirel’espletamento della mediazione su invito del giudice. E chi non partecipa al procedimento stragiudiziale si becca una sanzione applicata dal giudice con un’ordinanza non impugnabile e pronunziata d’ufficio dal giudice alla prima udienza di comparizione delle parti, invece che con la sentenza che definisce il giudizio.


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