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Da aprile 2012 al volante a 17 anni

Dal 22 aprile 2012 i diciassette anni che sono titolari di patente di categoria A1 e intendono conseguire la licenza di categoria B potranno esercitarsi alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, senza che sia trainato alcun tipo di rimorchio. È stato infatti pubblicato sulla G.U. 298/11 il decreto n. 213 dell’11 novembre 2011 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla regolamentazione della guida accompagnata. Il decreto ministeriale n. 213/2011 prevede che chi ha compiuto diciassette anni ed è già in possesso di patente di categoria A1 potrà richiedere alla motorizzazione il nulla osta per iscriversi al corso pratico di guida organizzato da un’autoscuola. Il corso prevede almeno dieci ore di guida, delle quali quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna. Successivamente, con l’attestato di frequenza, del libretto delle lezioni e della designazione degli accompagnatori, su istanza firmata dal minore e dal genitore o esercente la potestà genitoriale o tutoriale, la motorizzazione potrà rilasciare l’autorizzazione alla guida. Con riferimento alla sussistenza dei requisiti psicofisici, da presupporre in quanto il minore è già titolare di patente, il certificato medico potrà essere richiesto solo nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta da un minore mutilato o minorato che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sull’autoveicolo. Sia il nulla osta che l’autorizzazione saranno annotate nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida per i controlli su strada da parte degli agenti accertatori. La guida accompagnata dovrà essere svolta su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, con esclusione di qualsiasi tipo di rimorchio. L’autoveicolo, sul quale non potrà prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona diversa dall’accompagnatore, dovrà essere munito, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA» di colore nero su fondo giallo retroriflettente. I veicoli delle autoscuole o del centro di istruzione automobilistica saranno muniti della scritta «scuola guida». Nelle ipotesi di guida accompagnata saranno vincolanti le limitazioni previste dall’art. 117 del codice della strada con riferimento alla potenza specifica del veicolo e alla velocità massima, pari a 100 km/h sulle autostrade e a 90 km/h sulle strade extraurbane principali. La riforma stradale dell’anno scorso (legge n. 120 del 29 luglio 2010) aveva modificato l’art. 115 del codice introducendo i commi da 1-bis a 1-septies con lo scopo di consentire ai diciassettenni di acquisire la preparazione e l’esperienza pratica nella guida degli autoveicoli.


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