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Ok al metodo di derivazione dei soggetti Ires
Una risoluzione riconosce la possibilità per la determinazione IrapImpresa agricola a due vie

Per gli imprenditori agricoli a tassazione fondiaria che scelgono una diversa modalità di determinazione dell’Irap rispetto al metodo naturale prescritto, possibile applicazione alternativa del metodo di derivazione da bilancio, tipico dei soggetti Ires, o di quello che tiene conto delle componenti imponibili o deducibili, tipico dei soggetti Irpef.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 3/E di ieri, ha escluso ogni discriminazione nella determinazione della base imponibile Irap degli imprenditori agricoli.
Preliminarmente, è stato evidenziato che il metodo naturale per il comparto è quello prescritto dal comma 1, dell’art. 9, dlgs n. 446/1997 che prevede la determinazione del valore della produzione netta quale differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti inerenti all’attività agricola, soggetti a registrazione Iva; il comma 2, inoltre, prevede l’esercizio di una opzione per l’applicazione del regime indicato dall’art. 5 (soggetti Ires). Nella soluzione prospettata, le associazioni istanti evidenziano che, con decorrenza dal periodo d’imposta 2008 e dopo le intervenute modifiche alla disciplina Irap, è stato inserito un nuovo regime naturale per le società personali e per le imprese individuali, di cui al comma 5-bis, del dlgs n. 446/1997. I due articoli differiscono per le modalità di determinazione del valore della produzione poiché il primo (art. 5), destinato alle società di capitali e agli enti commerciali, si basa sul «principio di derivazione» da bilancio, tenendo conto delle voci inserite negli aggregati A) e B), dell’art. 2425 c.c., con alcune eccezioni, mentre il secondo (art. 5-bis), destinato alle società personali e alle imprese individuali, tiene conto delle componenti imponibili e/o deducibili del conto economico.
L’applicazione letterale del comma 2, del citato art. 9 comporterebbe, paradossalmente, che gli imprenditori agricoli e le società semplici, ancorché tassati su base fondiaria e a prescindere dall’assenza di una contabilità, determinino la base imponibile Irap, in caso di opzione, con applicazione del principio di derivazione da bilancio, redatto in ossequio ai principi contabili (art. 5), restando esclusa l’applicazione specifica per le imprese individuali e per le società personali (art. 5-bis).
L’Agenzia delle entrate, quindi, conferma quanto già indicato (circ. 60/E/2008) ovvero che per i soggetti Irpef il regime naturale è quello del conto economico fiscale, ma che con l’esercizio dell’opzione è possibile, anche per questi soggetti, applicare il regime destinato ai soggetti Ires, in presenza di una contabilità ordinaria. Pertanto, le Entrate evidenziano ulteriormente che la mera applicazione letterale del comma 2, dell’art. 9 comporta che per un imprenditore agricolo, anche in veste di società semplice, titolare di reddito agrario, di cui all’art. 32 del Tuir, la determinazione del valore della produzione avvenga con il regime naturale (comma 1, art. 9) o con il metodo applicabile ai soggetti Ires (art. 5), ancorché non soggetto ad alcun obbligo contabile, mentre lo stesso imprenditore, esercente attività agricole oltre i limiti dell’art. 32 del Tuir, può determinare la base imponibile come i soggetti Irpef (art. 5-bis) e convengono che, nel rispetto di un’interpretazione logico-sistematica e per evitare assurde discriminazioni, «_ il rinvio operato nell’art. 9 all’art. 5 deve essere esteso anche all’art. 5-bis_», purché siano rispettati gli adempimenti, di natura contabile, prescritti dall’art. 18, dpr 600/1973.


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