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L'Inpdap aggiorna le denunce contributive
Passaggio al principio di cassa per l'Istituto di previdenza

L’Inpdap passa (dal principio di competenza) al principio di cassa. Aggiornando la Dma (Denuncia contributiva mensile), infatti, rende universalmente applicabile il calcolo della contribuzione in base all’aliquota vigente all’atto dell’erogazione della voce retributiva. La nuova denuncia Dma2 entrerà in vigore dalle retribuzioni del prossimo mese di luglio 2012, consentendo un aumento di efficienza nella gestione delle entrate contributive (controllo morosità), del monitoraggio della contribuzione figurativa e degli obblighi nei confronti del casellario degli iscritti attivi (estratto conto). Le novità arrivano dalla circolare n. 20/2011 con le istruzioni Inpdap alle nuova denuncia mensile e dalla nota operativa n. 28/2011 che ne fissa la decorrenza.

Le novità. La Dma (sta per denuncia mensile analitica) è in vigore da gennaio 2005; obbligatoria per tutti gli enti e amministrazioni iscritti all’Inpdap, consiste nella comunicazione mensile all’Inpdap, in via telematica, di dati retributivi e informazioni necessari per implementare le posizioni assicurative individuali dei lavoratori utili alla definizione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Diverse le novità previste dal nuovo modello. In primo luogo, si tratta di modifiche miranti ad attualizzare il contenuto della denuncia rispetto all’evoluzione legislativa e alla necessità di monitorare le entrate gli oneri a carico dell’Inpdap nella gestione delle pensioni. Le altre novità, inoltre, hanno finalità di razionalizzare il contenuto della stessa denuncia, di acquisire mensilmente gli elementi informativi per i casi di contribuzione figurativa senza oneri per il lavoratore, di consentire anche ai soggetti che erogano compensi a lavoratori e che non assumono per gli stessi il ruolo di sostituto d’imposta, di inviare le informazioni necessarie ad implementare la posizione assicurativa nel caso in cui il sostituto d’imposta non sia in grado di inviare i dati all’Inpdap; infine, di recepire l’orientamento dell’Inpdap di generalizzare il principio di cassa per le aliquote contributive da applicare.

Il principio di cassa. Il calcolo con i criterio di cassa di tutta la contribuzione, rispetto al previgente sistema (oggi viene applicato il principio di competenza), spiega l’Inpdap, rappresenta una delle innovazioni più significative delle modalità di compilazione della Dma. In virtù di tale principio, in altre parole, i contributi vengono calcolati applicando l’aliquota vigente all’atto della liquidazione delle retribuzioni con la conseguente implementazione della posizione assicurativa, ferme restando le regole vigenti per l’individuazione della base imponibile ai fini del calcolo della prima quota per le prestazioni pensionistiche e previdenziali. L’estensione a tutte le tipologie di imponibili contributivi (quindi anche a quelli costituiti da proventi aventi natura diversa come, per esempio, compensi per attività straordinaria, ovvero derivanti da fonti ulteriori come, per esempio, da una sentenza), spiega l’Inpdap, è conforme al vigente dettato normativo (dlgs n. 314/1997). E precisa che, ai fini della Dma, il criterio di cassa corrisponde a momento di percezione, che è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità del datore di lavoro erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. In ossequio al nuovo principio, conclude l’Inpdap, nel calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici, gli imponibili contributivi vanno di conseguenza imputati al periodo di cassa e agli stessi viene applicata l’aliquota di finanziamento vigente al momento della corresponsione delle retribuzioni.


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