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Salta l'esenzione dall'Imu per le Camere di commercio
Immobili pubblici. Mancato coordinamento con la vecchia disci-plina

L’incastro delle norme che disciplinano l’Imu continua a mostrare lacune: una, ancora non emersa, riguarda la mancata conferma dell’esenzione per gli immobili posseduti dalle Camere di commercio. Le esenzioni Imu sono disciplinate dall’articolo 9, comma 8 del Dlgs 23/2011, dove si dispone che «sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’ articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Dlgs 504/1992». La lettera a) dell’articolo 7 della normativa Ici non è stata richiamata ma riscritta, creando non pochi problemi, come per i fabbricati di proprietà comunale non utilizzati per fini istituzionali (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 gennaio e l’articolo sopra). Nel riscrivere la lettera a), il legislatore non ha riproposto l’esenzione per i fabbricati delle camere di commercio prevista espressamente per l’Ici. Non solo. La norma attrae ad imposizione tutti i fabbricati posseduti da Province e Regioni, oltre che dagli altri enti richiamati, che non insistono «nel proprio territorio», anche se utilizzati per fini istituzionali. Così, ad esempio, un immobile di rappresentanza della Regione Lombardia che insiste nel Comune di Roma sarebbe sempre assoggettato a Imu, anche se destinato per compiti istituzionali della Regione. Tra le altre esenzioni non confermate c’è anche quella prevista per i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere destinati alle attività assistenziali (legge 104 del 1992). Oltre alle esenzioni previste per legge, ci sono le esenzioni che i Comuni possono prevedere o limitare con norma regolamentare. Così, ad esempio, il Comune può disporre l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Oppure può stabilire che l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore. Saranno applicabili poi tutte quelle disposizioni che permettono di agevolare o esentare i tributi comunali, quali quella prevista dall’articolo 21, comma 1, del Dlgs 460 del 1997, che permette ai Comuni di deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. Nel disciplinare le esenzioni occorrerà però tener conto che l’articolo 13 del decreto Monti prevede al comma 11 che «le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente». Questo dovrebbe significare, di conseguenza, che anche le esenzioni opererebbero solo sulla quota comunale.


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