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Liti pendenti, chiusura agevolata

Definibili i contenziosi ancora in essere al 31 dicembre 2011

Riparte la chiusura agevolata delle liti pendenti fino a 20 mila euro. Con un emendamento al decreto Milleproroghe (dl n. 216/2011) approvato in commissione alla camera si prevede una nuova sessione per la procedura prevista dall’articolo 39, comma 12 del dl n. 98/2011: i contenziosi definibili saranno quelli ancora in essere con l’Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2011 (invece che all’originaria scadenza del 1° maggio 2011). La deadline per versare la somma dovuta dal ricorrente per la chiusura, di importo variabile in base allo stato di avanzamento del giudizio e determinata secondo le regole dettate dall’articolo 16 della legge n. 289/2002, passa al 2 aprile 2012. Il termine di legge previsto dall’emendamento per il 31 marzo, infatti, cade di sabato. Si ricorda che la prima fase dell’«esodo agevolato» delle liti tributarie di minore importo ha visto chiudere circa 120 mila controversie, secondo i dati diffusi dalle Entrate (si veda ItaliaOggi del 27 dicembre 2011).
Ma le novità di carattere tributario intervenute a Montecitorio nella discussione del Milleproroghe non si fermano qui. Attraverso una modifica a una norma della Finanziaria 2008, cambia la tassazione in Italia dei redditi prodotti dai frontalieri. L’emendamento riscrive l’articolo 1, comma 204 della legge n. 244/2007. Finora si prevedeva che, per gli anni dal 2008 al 2011, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e in esclusiva all’estero in paesi di frontiera o limitrofi all’Italia concorressero a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8 mila euro. Ora si dispone che nel 2012 sarà imputato a reddito l’importo superiore a 6.700 euro. Nel calcolare l’acconto Irpef per l’anno 2013, tuttavia, i contribuenti non dovranno tenere conto della modifica.
E sempre in materia di persone fisiche, si registra la proroga delle detrazioni per i carichi di famiglia spettanti ai soggetti non residenti. La disposizione di legge modificata in questo caso è l’articolo 1, comma 1324 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Attualmente il beneficio previsto dall’articolo 12 del Tuir spetta ai soggetti non residenti fino all’anno 2011. L’agevolazione viene confermata anche per il 2012. Resta fermo l’obbligo per i beneficiari di dimostrare con idonea documentazione che i familiari a carico non possiedono redditi superiori a 2.840 euro, nemmeno nel paese di origine, e non godono di alcun beneficio fiscale nello Stato di provenienza. Si prevede che in ogni caso la detrazione relativa all’anno 2012 non rileverà ai fini della determinazione dell’acconto Irpef per l’anno 2013.
Gli interventi in tema di Irpef non si esauriscono qui. L’articolo 29, comma 14 del dl n. 216/2011 ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale le regioni avrebbero potuto deliberare variazioni dell’addizionale regionale, alla luce della modifica dell’aliquota base (ora pari all’1,23%) sancita dall’articolo 28 del dl n. 201/2011. Poiché l’aggravio esplica i suoi effetti già sull’anno d’imposta 2011, in sede di conversione del Milleproroghe viene adesso esplicitato che l’intervento è attuato in deroga allo Statuto del contribuente, anche per mettersi al riparo da possibili futuri contenziosi. Infine, lo stop agli adempimenti tributari e contributivi già accordato dal dl n. 216/2011 alle popolazioni alluvionate residenti nelle province di La Spezia, Genova e Massa Carrara viene esteso ai territori delle province di Messina e Livorno, colpite da avversità atmosferiche di natura calamitosa.


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