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Nel retributivo «salta» il tetto dei 40 anni

Dal 2012, tutte le pensioni e i supplementi contributivi andranno liquidati con il sistema retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 e con il contributivo per quelle successive. Il nuovo criterio di calcolo, introdotto dall’articolo 24, comma 2, della legge 214/2011, riguarda coloro che hanno almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, la cui pensione veniva liquidata finora con il retributivo, in quanto per gli altri soggetti non cambia nulla. È questa, una delle precisazioni fornite dall’Inps con il messaggio 1405 di ieri, con il quale vengono fornite le prime istruzioni sulla riforma Monti-Fornero.
Tenendo conto di questo criterio si avvalora la tesi (si veda Il Sole 24 ore del 6 gennaio scorso) che il nuovo sistema potrebbe portare benefici a coloro che, raggiunti i 40 anni di contributi con il retributivo, potrebbero aggiungere la quota contributiva dal 2012, abbattendo il tetto massimo dei 40 anni per il calcolo previsto dal retributivo.
Per quanto concerne i requisiti di accesso alla pensione, sia di vecchiaia sia anticipata, viene chiarito che è sempre necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; per gli autonomi, si ricorda che per l’accesso alla pensione non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa. Inoltre, abolite le finestre mobili, dal 2012 le pensioni di vecchiaia e anticipate avranno decorrenza dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Viene inoltre sottolineato che l’articolo 24, comma 6, prevede in generale 20 anni di contributi per accedere alla pensione di vecchiaia e che il requisito, oltre a quello anagrafico, sono da intendersi estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva dal 1° gennaio 2012.
È da ricordare che, per chi è iscritto dal 1° gennaio 1996, il diritto vecchiaia si perfeziona se l’importo della pensione non è inferiore, per il 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Questo limite non deve essere rispettato quando si va in pensione dai 70 anni in poi e con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
In attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche alle nuove regole di calcolo, l’Inps invita le sedi a liquidare in via provvisoria le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2012 per i soggetti con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Stesso discorso per le pensioni da liquidare a carico del fondo delle Ferrovie dello Stato e di Quiescenza Poste, che possono avere decorrenza inframese, se risultano accreditati contributi in gennaio 2012. Le pensioni in Convenzione Internazionale vanno invece liquidate con esclusione della contribuzione successiva al 31 dicembre 2011, e non dovranno essere liquidati i supplementi contributivi di pensione che ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.
Per chi entro il 31 dicembre 2011 ha maturato i vecchi requisiti di età e anzianità contributiva il diritto alla pensione sarà valutato con le regole pre-riforma. Per la decorrenza della pensione bisognerà fare riferimento alla «finestra mobile», che prevede il differimento dell’accesso alla pensione di dodici, se dipendenti, o diciotto mesi, se autonomi, dalla data di perfezionamento dei requisiti.


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