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Addizionale Enel, un boomerang
Il prelievo extra serviva a coprire il costo del ciclo dei rifiuti. Ora si rischiano buchi in bilancio

Nei bilanci degli enti locali potrebbero aprirsi dei buchi imprevisti a causa della mancata compensazione delle maggiorazioni alle soppresse addizionali comunale e provinciale all’accisa sull’energia elettrica.
La questione (una delle tante che non fa dormire sonni tranquilli ad amministratori e tecnici in vista della chiusura dei preventivi 2012) nasce da due disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto sul federalismo fiscale municipale e in quello contenente la riforma del fisco di regioni e province: da un lato, l’art. 2, comma 6, del dlgs 23/2011 ha soppresso, a decorrere dal corrente anno, l’addizionale comunale sulle utenze domestiche (prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a e b, del dl 511/1988), dall’altro, l’art. 18, comma 5, del dlgs 68/2011 ha cancellato, sempre dal 2012, l’omologo tributo provinciale, che colpiva le utenze non domestiche (art. 6, comma 1, lett. c del dl 511/1988 cit.). Tali disposizioni, va precisato, si applicano direttamente solo ai comuni e alle province delle regioni ordinarie.
In entrambi i casi, sono state espressamente previste misure compensative del minor gettito, attraverso un corrispondente incremento delle compartecipazioni e dei fondi sperimentali di riequilibrio (e perequativi).
Per i comuni, la perdita da compensare è stata calcolata in 614 milioni di euro, dato ufficialmente assunto a riferimento dal decreto del Mef del 30 dicembre scorso, che sulla base di tale stima ha provveduto ad incrementare l’accisa erariale in modo da assicurare la neutralità finanziaria dell’operazione. Per le province manca, al momento, un dato preciso e ufficiale, giacché si conosce solo la cifra comprensiva anche della parte già di spettanza dell’erario, per un totale di 1.318 milioni di euro.
Il problema è che tali somme bastano a coprire il gettito delle addizionali «base», ma non sembrano sufficienti a compensare anche i proventi dell’ulteriore maggiorazione che comuni e province potevano introdurre per assicurare la copertura integrale dei costi diretti e indiretti del ciclo di gestione dei rifiuti.
Tale facoltà, introdotta dall’art. 2, comma 2-bis, del dl 225/2010 (convertito dalla l. 10/2011), che consentiva di incrementare il tributo fino a raddoppiarne l’entità (la maggiorazione, in altri termini, poteva essere disposta in misura non superiore al vigente importo delle addizionali «base»), è venuta meno per effetto della ricordata abolizione di queste ultime, come confermato dalla recente circolare del Mef n. 1/Df del 3 gennaio scorso. Le relative entrate, tuttavia, a differenza di quelle che gli enti ritraevano dalle addizionali «base», non saranno «fiscalizzate»: i comuni e le province interessati, pertanto, per scongiurare il rischio di buchi di bilancio, dovranno fare ricorso ad altre entrate tributarie, agire sulle tariffe o tagliare le spese.
Anche l’Ifel, nelle «Istruzioni per l’uso» relative al bilancio 2012, ha evidenziato il rischio di perdite di gettito per singoli comuni (anche se dipendenti da fattori diversi da quello qui analizzato), auspicando che vengano considerate in sede di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio. Ma i numerosi tagli che esso ha subito (da ultimo, a opera del dl 201/2011) rischiano di rendere la coperta troppo corta. Per le province, la nebbia è ancora più fitta, considerato che i criteri di riparto del fondo provinciale sono ancora tutti da definire.


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