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L'RW duplica i dati della patrimoniale
Attività all'estero. Sugli immobili oltrefrontiera si applica l'aliquota ordinaria dell'Imu sul costo di acquisto senza possibilità di deduzioni

Le imposte patrimoniali sugli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche hanno trovato collocazione nel quadro RM del modello Unico persone fisiche senza, peraltro, che le istruzioni risolvano i numerosi dubbi interpretativi causati dall’indeterminatezza della norma.
Immobili
L’imposta straordinaria sugli immobili all’estero è omologa all’Imu (imposta municipale unica) dovuta sugli immobili in Italia.
L’aliquota applicabile coincide con quella base dell’Imu e il presupposto del tributo è la detenzione della proprietà o altro diritto reale sull’immobile. Tuttavia, non sono previste le riduzioni di aliquota e le detrazioni ammesse dall’articolo 13 del Dl 201/2011 per alcune casistiche relative agli immobili italiani. Fra queste, le agevolazioni per l’abitazione principale, nonostante possa accadere che un soggetto fiscalmente residente in Italia (in quanto vi abbia il centro degli interessi vitali) ed emigrato all’estero utilizzi l’abitazione estera come dimora abituale.
La base imponibile è diversa, poiché l’imposta municipale propria è dovuta sulla rendita catastale incrementata in base a determinati moltiplicatori, mentre l’imposta sul valore degli immobili all’estero è dovuta sul costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Queste differenze potrebbero rendere l’imposta contestabile sul piano comunitario (si vedano il procedimento Theodor Jäger C-256/06, per gli immobili e il procedimento Grundstücksgemeinschaft Busley e Cibrian Fernandez, C-35/08 per le imposte sui redditi).
La base imponibile tende a coincidere con il costo che viene indicato nel modulo RW, a parte la circostanza che questo varia ogni anno per effetto dell’applicazione dei cambi ministeriali, mentre il costo soggetto a patrimoniale dovrebbe essere convertito al cambio alla data dell’acquisto.
Dovrà essere anche chiarito, nei casi di successione o donazione, se per costo d’acquisto possa intendersi il valore indicato nella denuncia di successione o nell’atto di donazione, dato che il “costo” di cui parla la norma non necessariamente coincide con il costo fiscale previsto dall’articolo 68 del Testo unico (il quale, tra l’altro, non prevede alcunché per gli immobili ereditati dato che, in caso di cessione, non generano plusvalenze). E, se la risposta fosse positiva, quale valore debba assumersi se la successione o la donazione è tassata sia in Italia sia all’estero su diverse basi imponibili.
Attività finanziarie
Il concetto di «attività finanziarie detenute all’estero» non è definito dalla legge, ma prevale l’opinione che le attività finanziarie vadano intese nel l’ampio senso descritto nelle istruzioni al modulo RW (comprendendovi, per esempio, le partecipazioni non rappresentate a titoli, i conti correnti, i finanziamenti, le polizze vita a contenuto finanziario, i pronti contro termine, i metalli preziosi, i derivati), prescindendo dalla circostanza che l’emittente o la controparte siano o meno non residenti.
Dovrebbero, quindi, essere escluse dal tributo le attività finanziarie affidate in custodia e amministrazione o in amministrazione fiduciaria a intermediari residenti in Italia, prescindendo dal luogo in cui questi li abbiano depositati o subdepositati.
Sotto questo aspetto si intuisce una corrispondenza del presupposto d’imposizione con l’esonero dall’obbligo di compilare il modulo RW previsto dall’articolo 4, comma 4 del Dl 167 del 1990. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione e il valore imponibile è costituito dal «valore di mercato», rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Non è chiaro come il meccanismo si applichi alle attività non più detenute al termine dell’anno. Si dovrebbe, forse, utilizzare il valore alla data della dismissione e rapportarlo al periodo di possesso; si tratta di un criterio non utilizzabile per i portafogli dinamici, per i quali potrebbe essere utilizzato un criterio analogo a quello previsto per l’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela: sommando i valori rendicontati dall’intermediario estero, ponderati con il periodo di rendicontazione. Ancora più critico è il riferimento al «valore di mercato», termine non definito nel nostro ordinamento. L’opinione prevalente è che il criterio del valore di mercato si applichi esclusivamente alle attività negoziate in mercati regolamentati o in mercati comunque organizzati e in relazione alle quali esista una quotazione, normalmente fornita dai provider specializzati (si veda, ad esempio, per altra fattispecie, risoluzione 99/E/2005 e Abi, circolare 18/2005). Ove manchino queste informazioni, è inevitabile fare riferimento al valore nominale o di rimborso. Peraltro, va segnalato che, per altro argomento (comunicazione dei beni assegnati ai soci in godimento), in occasione del Telefisco del 25 gennaio 2012 è stato precisato che per «valore di mercato» si intende il «valore normale» dell’articolo 9, comma 3 del Testo unico. Ma sarebbe assurdo che i possessori di partecipazioni in una società non residente dovessero redigere, ogni anno, una perizia per calcolare il valore economico del patrimonio delle stessa (articolo 9, comma 4, lettera b del Testo unico; circolare 98/E del 2000, paragrafo 5.1.3).

La tassazione in Europa. Esclusi Regno Unito e Germania che non applicano imposte sui patrimoni oltreconfine

0,55-1,8%
Francia
Imposta patrimoniale crescente dovuta sui patrimoni anche esteri che superano i 1,3 milioni di euro

0,05-0,15%
Svizzera
Imposta sugli immobili localizzati in Svizzera. I patrimoni esteri sono computati solo per determinare l’aliquota da applicare


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