MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Aumenti solo se si lavora di più
Compiti aggiuntivi giustificano incrementi per i dirigenti

La retribuzione di posizione dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa non può aumentare, tranne che siano loro affidati compiti aggiuntivi. Un aumento può venire probabilmente sulla retribuzione di risultato dalla utilizzazione di una quota dei risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e riorganizzazione.È questo l’effetto determinato dal «combinato disposto» delle previsioni dettate dal dl n. 78/2010 sul tetto al trattamento economico individuale e del divieto di aumentare la misura di questa indennità in caso di cambio o di conferma del dirigente, nonché della possibilità prevista dal dl n. 98/2011 di aumentare i fondi per la contrattazione decentrata con le risorse derivanti dalla concretizzazione dei piani di risparmio. Da ricordare inoltre che il legislatore ha disposto il divieto di aumentare i fondi per la contrattazione decentrata integrativa, sia dei dirigenti che dei dipendenti, con il che si determina una ulteriore limitazione della possibilità di accrescere il salario accessorio di dirigenti e posizioni organizzative. Quindi, i vertici delle amministrazioni pubbliche non possono contare sulla possibilità di aumentare il proprio trattamento economico, visto che per il triennio 2011/2013 è stato anche stabilito il blocco della contrattazione collettiva e, quindi, degli stipendi. E l’unica possibilità di aumento si ha con la realizzazione degli obiettivi di risparmio fissati dall’ente ed a condizione che quest’ultimo destini una quota, non superiore al 50%, alla incentivazione del personale e dei dirigenti.Per il triennio 2011/2013 l’articolo 9 del dl n. 78/2010 dispone che il trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici non possa aumentare rispetto all’anno 2010. Questo vincolo riguarda non solo lo stipendio, ma anche le forme di salario accessorio che hanno un carattere non occasionale, che non sono strettamente collegate ad attività svolte e che non sono collegate a modifiche delle mansioni. Per cui, come è stato chiarito dalla Ragioneria generale dello stato, la indennità di posizione sia dei dirigenti che dei titolari di posizione organizzativa non può essere modificata in aumento. Le eccezioni sono costituite dalla variazione dei compiti assegnati alle figure di vertice delle amministrazioni, variazioni che devono determinare un aumento delle responsabilità. Il che, di regola, non può che determinare diminuzioni del trattamento accessorio dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa che hanno avuto una riduzione delle responsabilità. In conseguenza di questa disposizione una modifica della «pesatura» delle posizioni dirigenziali e predirigenziali con aumento del salario accessorio in presenza di una invarianza dei compiti assegnati non è da ritenere come legittima. Per i dirigenti questo divieto assume un carattere che deve essere considerato come permanente e non limitato esclusivamente al triennio 2011/2013. Occorre inoltre considerare che, sulla base della lettura delle previsioni contrattuali date dall’Aran e dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania, la remunerazione del conferimento ad interim di incarichi ai dirigenti può essere remunerata solamente con un aumento della retribuzione di risultato e non con l’incremento di quella di posizione.Oltre all’aumento dei compiti, un aumento del salario accessorio dei dirigenti e delle posizioni organizzative può probabilmente arrivare dai risparmi derivanti dalla concretizzazione dei piani di razionalizzazione e riorganizzazione, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 16 del dl n. 98/2011. Ricordiamo che questa norma consente agli enti di destinare non più della metà dei proventi derivanti dalla concretizzazione dei piani di risparmio alla incentivazione del personale, riservando il 50% di questi aumenti alle fasce di merito, che per il resto sono state rinviate al nuovo contratto nazionale. La disposizione non prevede espressamente la possibilità di destinare queste risorse anche alla incentivazione dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa; ma il dettato normativo sembra consentirlo nella forma dell’incremento del fondo per la contrattazione decentrata e, quindi, della indennità di risultato. Occorre comunque che questa possibilità sia chiarita e sia, inoltre, precisato se negli enti senza i dirigenti queste risorse possano incrementare anche la retribuzione di posizione dei responsabili.


www.lagazzettadeglientilocali.it