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Patente allungata
Il decreto semplificazioni crea qualche problema - La scadenza va fino al compleanno

Patente di guida a scadenza allungata in base alla data di nascita del titolare. È questo lo scenario che sembra prospettarsi a seguito alle dichiarazioni del ministro per la semplificazione in merito alle disposizioni operative conseguenti all’entrata in vigore del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012. Il provvedimento ha infatti disposto che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e), del decreto del dpr n. 445/2000 sono rilasciati o rinnovati con validità prolungata fino alla data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla loro scadenza naturale. In pratica si tratta dei documenti rilasciati o rinnovati dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge. Prestando attenzione a quanto è stato dichiarato dal governo (e pubblicato sul portale della funzione pubblica), si può desumere che la patente sia stata volutamente inclusa fra i documenti che, almeno nelle intenzioni dell’esecutivo, scadranno di validità nel giorno del compleanno del titolare. Il tenore letterale dell’art. 7 del decreto legge n. 5/2012 lascia però spazio a forti dubbi e perplessità . È pur vero che, secondo la definizione che viene data dal dpr 445/2000 è documento di riconoscimento «ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consenta l’identificazione personale del titolare», compresa la patente, come peraltro ben evidenziato dal ministero dell’interno con il parere prot. n. 300/A/1/35762/109/16 del 13 dicembre 2004. Però, l’eventuale allungamento fino alla data del compleanno della scadenza di validità che, stando al tenore letterale dell’art. 7, comma 1, riguarderebbe appunto anche le patenti, fa sorgere importanti criticità, in considerazione delle norme speciali nazionali e delle disposizioni comunitarie attualmente vigenti in materia di rilascio e conferma di validità delle licenze di guida. L’art. 126 del codice della strada fissa in modo netto e preciso la durata di validità delle varie categorie di patente, prevedendo sanzioni pecuniarie e accessorie per chi circola con il documento di guida scaduto. Limitando l’esame alle licenze delle categorie più diffuse, cioè A e B, queste sono valide dieci anni fino al compimento di 50 anni d’età, 5 anni oltre 50 anni d’età e tre anni per gli ultrasettantenni. Ai fini del rilascio, della conferma di validità o di revisione entrano in gioco le varie disposizioni del codice della strada che prevedono prove d’esame teoriche e pratiche e/o accertamenti dei requisiti psicofisici, conferendo così alla patente la funzione principale di attestare l’abilitazione alla guida. Senza considerare, poi, che la stessa patente può maturare diverse scadenze per le differenti categorie di cui il titolare entra in possesso, rendendo quindi problematico concretizzare l’ipotesi di allineare le varie scadenze. E che sorte avrebbero le scadenze della carta di qualificazione del conducente, collegata alla patente e rilasciata agli autotrasportatori, e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori? Ma, oltre alla specialità delle norme del decreto legislativo n. 285/1992, ulteriori dubbi sull’applicabilità alle licenze di guida dell’art. 7, comma 1, del decreto legge semplificazioni sorgono dalla considerazione che la materia è disciplinata dettagliatamente dalla normativa comunitaria, di volta in volta recepita dall’ordinamento interno. L’iniziale facoltà d’imporre liberamente le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, originariamente consentita dalla direttiva 91/439/Ce del 29 luglio 1991 del consiglio, è stata superata dalla direttiva 2006/126/Ce del 20 dicembre 2006 del parlamento europeo e del consiglio, che ha fissato limiti precisi per la durata della licenza di guida, derogabili solo previa consultazione della commissione. Tali vincoli temporali sono stati definiti concretamente dal decreto legislativo di attuazione n. 59 del 18 aprile 2011, che, fra l’altro, introduce modifiche dell’art. 126 del codice della strada con disposizioni applicabili dal 19 gennaio 2013 con riferimento anche a nuove categorie di patente. Esemplificando la casistica che si configurerebbe dopo l’entrata in vigore «operativa» del decreto legge semplificazioni nell’ipotesi che l’allungamento della scadenza fino alla data del compleanno riguardasse anche le abilitazioni alla guida, se una patente di categoria B venisse rilasciata il 1° aprile 2012 a un ventenne che compie gli anni il 15 marzo, la licenza di guida scadrebbe non dopo 10 anni, ma dopo quasi 11 anni, cioè il 15 marzo 2023. Ciò in palese contraddizione con le scadenze previste dal codice stradale e, fra pochi mesi, dal decreto legislativo n. 59/2011. Un chiarimento, a questo punto, è auspicabile che arrivi dal parlamento durante l’esame del disegno di legge per la conversione del decreto legge n. 5/2012.


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