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Tesoreria unica: scippo della liquidità
L'articolo 35 del decreto liberalizzazioni ha in animo di centralizzare la gestione della liquidità degli enti locali

Da due anni denuncio l’iniquità del Patto di stabilità interno che, in barba al federalismo e soprattutto alla meritocrazia, ingessa l’autonomia tanto anelata delle amministrazioni territoriali. Mai mi sarei aspettato, tuttavia, anche con la più fulgida fantasia, che a pochi mesi dai decreti attuativi del federalismo il neo-governo riuscisse a violentarlo con tanta nonchalance. Mi riferisco all’art. 35 comma 8 del decreto legge 1/2012 (Dl liberalizzazioni) in discussione alla Camera, che prevede un ritorno al vecchio sistema di tesoreria accentrata pre 1997, mandando in soffitta il sistema di tesoreria mista previsto dalla legge 279/1997. In sostanza, la progressiva devolution di fronte all’ipotesi dell’abbandono di una finanza derivata, modello che alimentava i bilanci dei governi locali grazie a trasferimenti statali, postulava anche l’abbandono della tesoreria unica, istituto che gestiva centralmente la liquidità con lo scopo di evitare che il debito emesso a livello nazionale alimentasse giacenze di liquidità a livello locale, pagando, peraltro, lo scotto di un maggior tasso degli interessi passivi rispetto a quelli attivi. Pertanto, mentre la tesoreria unica aveva senso quando i Comuni dipendevano finanziariamente da trasferimenti statali, con l’ipotesi di un’autonomia locale ha perso il suo significato. Ma ecco il colpo di coda del centralismo romano e la previsione contenuta nell’art. 35 secondo cui gli enti territoriali non potranno più utilizzare conti correnti propri presso tesorieri, operatori finanziari privati, selezionati con gara, ma dovranno far confluire tutto sulle contabilità speciali dello Stato presso Banca d’Italia. Sostanzialmente un esproprio centralista in virtù del quale per ogni mandato di pagamento le pubbliche amministrazioni locali dovranno rivolgersi a Palazzo Koch. Qualcuno penserà che sia incostituzionale, stante i principi della sussidiarietà e dell’autonomia degli enti locali vergati di fresco (dal 2001) nella nostra Costituzione. In realtà come sempre accade che il diavolo si nasconda nei dettagli, lo Stato non ha mai rinunciato a rivendicare il primato in tema di equilibri di finanza pubblica, tema che viene sbandierato in più occasioni in epoca di dissesti finanziari e di crisi per far riconoscere il proprio primato sull’autonomia degli enti territoriali. Per far capire a cittadini e imprese cosa voglia dire, chiarisco che, in primis, i Comuni più virtuosi e più efficienti dovranno prestare la loro liquidità allo Stato centrale, smascherando, una volta per tutte, come le regole di finanza pubblica non solo fossero uno scempio alla meritocrazia orizzontale tra Comuni, ma anche a quella verticale tra Stato e territorio. In altre parole, lo Stato, che non sa come far fronte al proprio debito dopo aver dilapidato la propria liquidità, usa quella degli enti territoriali. I Comuni più virtuosi, quelli che hanno liquidità, devono quindi trasferirla ai conti fruttiferi della Banca d’Italia che riconosce un rendimento del solo 1%, laddove gli intermediari sembra siano disposti a riconoscere di più. I Comuni più virtuosi devono dunque rinunciare ai benefici derivanti dalla gestione autonoma della liquidità anche in termini di entrate per interessi attivi a favore dello Stato centrale. L’impatto sulle casse dello Stato non è irrilevante, dato che la relazione tecnica stima un afflusso di quasi 9 miliardi di euro, Qualcun’altro parla addirittura di oltre 30 miliardi di euro. Inoltre, la legge autorizza il ministero dell’Economia (Mef) ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti degli enti locali presso la tesoreria statale. Infatti qualora gli enti locali, che hanno gestito con parsimonia la tesoreria, necessitassero di liquidità, potrebbe essere loro negata dallo Stato, visto che la Legge di Stabilità 2012 contiene alcune norme che limitano i prelievi a carico del bilancio dello Stato. L’art. 31, comma 21 della legge 183/2011 stabilisce infatti che il Mef possa adottare misure di contenimento dei prelevamenti degli enti locali qualora essi non siano coerenti con gli obiettivi di debito dell’Ue. Comunque, anche in situazioni meno emergenziali per i pagamenti, gli enti territoriali, e a onor del vero anche altri enti pubblici, dovranno chiedere risorse a Banca d’Italia. Si aggiunga che il drenaggio di liquidità previsto è in ogni caso immediato, visto che gli istituti di credito tesorieri degli enti territoriali devono provvedere a versare alla tesoreria statale il 50% delle disponibilità liquide entro il 29 febbraio 2012 e la parte restante delle disponibilità liquide entro il 16 aprile 2012. Certo sappiamo che lo Stato centrale è un orologio svizzero nel far valere le proprie ragioni e una lenta clessidra nel far valere quelle degli altri, ma ciò evidenzia solo che l’autonomia finanziaria costituzionale degli enti locali è una bufala come lo è la meritocrazia di questo e dei precedenti governi. Si aggiunga che gli enti locali dovranno, entro le date ricordate, smobilizzare eventuali scrupolosi investimenti, caricandosi essi stessi di aggravi e aggravando anche la situazione della banche tesoriere che in qualche modo godevano di tali gestioni. Quindi fornitori e cittadini degli enti locali rassegnatevi e se è vero quanto Tocqueville diceva, e cioè che la democrazia inizia con l’affissione del bilancio pubblico sulle mura del Comune, sapendo che di ogni prelievo al cittadino bisogna rendere conto, bisognerà che si prenda atto che la democrazia comincia a questo punto a vacillare. Infatti i Comuni non sono come nel passato in grado di rispondere degli equilibri finanziari e il federassimo che avvicinando le scelte politiche e le conseguenze finanziarie agli occhi dei cittadini sperava che si potessero fare meno trucchi, viene decisivamente tumulato.

di Marco Nicolai – Professore di Finanza Aziendale Straordinaria presso l’Università degli Studi di Brescia marco.nicolai@numerica.it


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