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Ambiente, Regioni rafforzate
Semplificazioni. Il Dl attribuisce agli enti territoriali competenze su rigassificatori e impianti offshore

Nel decreto legge 5/2012 dedicato alle semplificazioni e allo sviluppo sono molte anche le disposizioni in materia ambientale. Nel testo si trovano norme che, pur non dedicate nello specifico all’ambiente, incidono sui relativi procedimenti amministrativi. Alcune sono di immediata applicazione, altre, invece, necessitano di attuazione.
È possibile distinguere fra norme di immediata applicazione e norme soggette ad attuazione.
Per quanto converne la prima tipologia, l’articolo 1 del Dl 5 fa rientrare la modifica alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e dichiara guerra aperta ai ritardi della pubblica amministrazione. Ora, infatti, la mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini incide sulla carriera di dirigenti e funzionari pubblici, tanto da costituire un elemento di valutazione della loro performance individuale e di responsabilità disciplinare nonché amministrativo-contabile. Si prevede, nello specifico, il potere sostitutivo in capo a figure apicali dell’amministrazione attribuito dal singolo organo di governo. Tali figure, entro il 30 gennaio di ogni anno, devono comunicare all’organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo, su istanza di parte, va indicato il termine previsto e quello effettivamente impiegato. Il silenzio assenso non si applica ai temi ambientali e quindi neppure alle nuove previsioni ora dettate al riguardo.
In materia di autorizzazioni, poi, le Regioni sono sempre più protagoniste. L’articolo 24 del nuovo testo sottopone ad Aia regionale (Autorizzazione integrata ambientale) i terminali di rigassificazione e altri impianti ubicati interamente in mare su piattaforme off-shore. Anche il “placet” alle emissioni in atmosfera delle piattaforme off-shore è previsto in capo alle Regioni. Queste dovranno anche autorizzare l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri e degli altri materiali previsti dall’articolo 109 del Dlgs 152/2006. Il ministero dell’Ambiente entra in scena solo in caso di aree protette. A questo punto si può dire che la demarcazione di competenza è finalmente chiara.
In caso di reindustrializzazione dei siti di bonifica di interesse nazionale (Sin), i sistemi di sicurezza operativa in atto possono continuare senza procedere alla contestuale bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate che attesti la non compromissione del successivo risanamento. La norma si colloca nell’articolo 57 dedicato alle infrastrutture energetiche strategiche. Invece, poiché riguarda tutti i Sin, è opportuno darle autonomia, per non incorrere in interpretazioni restrittive del campo di applicazione.
Numerose anche le norme soggette ad attuazione. Tra queste c’è grande attesa per il regolamento di cui all’articolo 23 del nuovo testo che, entro sei mesi, detterà le procedure semplificate per le autorizzazioni ambientali delle Pmi. Ferme le procedure di Aia, ma i criteri sono precisi e lasciano ben sperare: l’autorizzazione sostituirà ogni comunicazione, notifica e autorizzazione previste dalla legislazione ambientale, sarà rilasciata da un unico ente e gli adempimenti amministrativi saranno proporzionati alla dimensione dell’impresa e al settore di attività senza maggiori oneri per le imprese. Un regolamento stabilità controlli più razionali, semplici e proporzionali, premiando le imprese certificate con il sistema di gestione della qualità (Uni En Iso 9001) o accreditate per la certificazione dei prodotti secondo il regolamento 2008/765/Ce.
Accordi di programma tra ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con l’Ambiente e le amministrazioni competenti (articolo 57) si occuperanno della modifica di stabilimenti esistenti e della bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività degli impianti industriali. È necessario, tuttavia, che anche questa disposizione venga collocata in ambito autonomo al fine di non limitarla, in sede interpretativa, agli insediamenti strategici.


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