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Procedura esecutiva con l'avviso di Equitalia

L’agente della riscossione invierà una raccomandata informativa al contribuente per comunicargli di aver ricevuto in affidamento, per la successiva riscossione, le somme contenute nell’accertamento esecutivo. Se invece vi è fondato pericolo per il positivo esito della riscossione la raccomandata non sarà inviata. Equitalia, inoltre, avrà un anno in più, per avviare, a pena di decadenza, l’esecuzione forzata. Sono queste le principali modifiche che riguardano l’accertamento esecutivo previste dal decreto legge fiscale.
Le somme richieste con gli accertamenti esecutivi emessi dallo scorso primo ottobre, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento (60 giorni ovvero 150 in caso di presentazione di istanza di adesione), vengono affidate in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. La nuova norma prevede che nel momento in cui l’agente della riscossione riceva tale affidamento con raccomandata semplice debba informare il contribuente/debitore di aver preso in carico detta somma per la riscossione. La nuova raccomandata verrà spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato precedentemente l’accertamento.
Non vengono, invece, introdotte disposizioni in merito alle modalità di richiesta di rateazione da parte del contribuente in presenza di accertamento esecutivo. Ne consegue che, se dovessero essere confermate le prime indicazioni fornite dagli sportelli di Equitalia, tali istanze andrebbero proposte successivamente alla ricezione della nuova raccomandata informativa. Ciò comporterà che il contribuente sarà ulteriormente gravato dell’aggio del 9 per cento.
Nel caso in cui vi sia fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, l’affidamento delle somme a Equitalia può avvenire decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’accertamento anche in pendenza di ricorso e per tutte le somme indicate nell’atto, comprensive di interessi e sanzioni. In questa ipotesi, le nuove norme prevedono che la raccomandata informativa non debba essere invitata dall’agente al contribuente.
Per quanto riguarda l’espropriazione forzata, infine, la vigente normativa prevede che debba essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento é divenuto definitivo. Le nuove norme prevedono un anno in più a favore di Equitalia che pertanto potrà avviare l’esecuzione forzata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo.


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