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Meno vincoli per le rate
Vietato iscrivere ipoteca contro chi ha ottenuto la dilazione

Possibilità di chiedere la rateazione dei ruoli a rata crescente anziché a rata costante, in tutti i casi e non solo nelle ipotesi di richiesta di ulteriore differimento. Divieto di iscrizione di ipoteca, in pendenza di rateazione concessa. Decadenza dal beneficio del termine solo col mancato pagamento di due rate consecutive. Inoltre, se il contribuente non paga gli avvisi bonari derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni potrà sempre chiedere la rateazione del ruolo successivo. Infine, nel Codice degli appalti pubblici entra il principio secondo cui l’impresa con rateazioni in corso non può essere esclusa da procedure di gara. Sono le novità principali previste dalla bozza di decreto fiscale (che dovrebbe essere approvata oggi) in tema di rateazioni.
Attualmente, in caso di pagamento dilazionato degli avvisi bonari rivenienti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali, la decadenza dal beneficio del termine comporta l’impossibilità per il contribuente di ottenere la rateazione del ruolo successivamente emesso da Equitalia. La bozza sopprime questa penalizzazione. Di conseguenza, se il debitore dovesse “saltare” qualche rata degli avvisi bonari, potrà contare sulla possibilità di ottenere la dilazione della cartella di pagamento.
In tema di rateazione dei ruoli, è prevista a regime la facoltà di chiedere la rata crescente, in modo da procrastinare lo sforzo finanziario. Attualmente, questa possibilità è ammessa solo in sede di proroga della rateazione iniziale. Ma non possono essere rinegoziate le dilazioni a rata costante già concesse. La decadenza dal beneficio del termine interviene solo dopo l’omesso pagamento di due rate consecutive. Non rilevano quindi più la sola omissione sulla rata iniziale né inadempimenti anche plurimi ma occasionali.
Altra novità di rilievo è il divieto di Equitalia di iscrivere ipoteca sui beni del debitore, una vota richiesta e concessa la rateazione del ruolo. Sono tuttavia fatte salve le ipoteche già iscritte al momento della domanda di dilazione. La sospensione di tale strumento cautelare cessa ovviamente in caso di decadenza dalla rateazione. Ciò comporta l’esigenza che il contribuente anticipi quanto più i termini della domanda, in modo da prevenire l’apposizione del vincolo. Sinora il divieto di iscrizione in pendenza di dilazione era previsto solo da direttive interne di Equitalia ma non sempre era rispettato nei fatti.
L’ultima modifica riguarda il Codice degli appalti pubblici. Si prevede infatti che le imprese che hanno dilazioni in corso con Equitalia non possano ritenersi morose con il fisco e dunque non possa essere escluse dalla partecipazione a gare di appalto.

La bussola

01 | DECADENZA
Secondo la versione attuale della bozza del decreto legge di semplificazione fiscale, in caso di decadenza dalla rateazione di avvisi bonari, il contribuente potrà chiedere la rateazione del ruolo successivo emesso da Equitalia. Con le regole attuali, tale possibilità è preclusa.

02 | RATA CRESCENTE
Per tutte le rateazioni, sarà possibile chiedere la rata crescente invece di quella costante. Ciò permette al contribuente di rinviare nel tempo la parte più rilevante dell’onere finanziario. Attualmente questa possibilità è concessa solamente in sede proroga della rateazione iniziale

03 | OMISSIONI RIPETUTE
La decadenza dal beneficio del termine si verificherà solamente in caso di omissione del versamento di due rate consecutive

04 | STOP ALL’IPOTECA
In presenza di una rateazione che è stata già concessa, Equitalia non potrà più procedere a iscrivere l’ipoteca

05 | APPALTI PUBBLICI
Le imprese che hanno dilazioni in corso non potranno più essere escluse dalle gare relative ai bandi d’appalto pubblici. Questa novità viene introdotta dalla bozza di decreto legge sulle semplificazioni fiscali direttamente nel corpo del Codice degli appalti


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