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Piani casa: più tempo e meno limitazioni per presentare la Scia
Corrette le leggi in Piemonte e Toscana mentre la Lombardia studia la proroga

Continuano le modifiche ai piani casa regionali. Al di là delle indicazioni proposte con il Dl 70/2011 – per lo più disattese dalle Regioni – le modifiche riguardano dappertutto (tranne che in Emilia Romagna) la proproga del termine di presentazione di Dia e Scia, e in genere l’introduzione di vincoli meno rigidi per il non abitativo, le zone agricole e talora anche i centri storici. In vari casi sono stati inseriti bonus volumetrici più elevati per interventi con particolari caratteristiche di risparmio energetico, di bioedilizia o comunque inseriti in piani di recupero.

Le modifiche recenti
Tra gli ultimi cambiamenti in ordine di tempo, quelli in Liguria: i volumi aggiuntivi condonati sono considerati come se fossero stati ottenuti grazie al piano casa, nel computo degli incrementi permessi. Le demolizioni e ricostruzioni possono avvenire anche in area di diverso sedime del sito, e diviene possibile accorpare a tale area nuovi terreni (per esempio acquistandoli). Poi quelli in Sardegna, dove sono quasi 16mila le istanze presentate a novembre 2011, ultima statistica: nelle zone agricole viene aumentata dal 10% al 20% la percentuale di incremento volumetrico dei fabbricati residenziali situati oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, a condizione che sia effettuata la riqualificazione energetica dell’intero edificio. È consentito il recupero a fini abitativi dei seminterrati che alla data di entrata in vigore della legge abbiano un’altezza non inferiore a 2,40 metri. Vale lo stesso per piani pilotis e locali al piano terra che rispettino i requisiti igienico-sanitari e le prescrizioni sul l’agibilità. In Puglia un disegno di legge appena approvato dal Consiglio estende gli interventi agli edifici realizzati tra luglio 2009 e agosto 2011 e sono previste future riduzioni degli oneri concessori. In Piemonte e Toscana le regole sono state riscritte ne corso del 2011.

Le norme scadute
Attualmente sono tre i piani casa per cui sono scaduti i termini per la presentazione delle domande. Il primo a cessare è stato quello dell’Emilia Romagna, a fine 2010. Dalla giunta è venuto un secco no ad ogni ipotesi di proroga: si nega infatti l’utilità di norme straordinarie perché si sono inserite nella legge urbanistica regionale disposizioni permanenti che stabiliscono misure premiali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. In Basilicata, invece, è scaduta a fine 2011 la proroga semestrale introdotta dalla legge finanziaria regionale.

Il progetto lombardo
Un discorso a parte merita la Lombardia, dove la norma ha finito di avere effetti per le richieste presentate dopo il 15 aprile 2011, ma dove è in esame un disegno di legge presentato in novembre 2011. Ci si propone di far rivivere, fino al 31 dicembre 2013 il piano casa. Le polemiche si sono per ora concentrate soprattutto sull’aggiornamento delle norme sul recupero dei sottotetti (legge 12/2005), che fa slittare in avanti di cinque anni (dal 31 dicembre 2005 alla stessa data del 2010) il termine di ultimazione degli edifici che possono recuperare le soffitte, allargando moltissimo la platea dei possibili interessati. Grazie a una serie di emendamenti in commissione, il testo del Dl ha previsto un bonus del 10% per chi vuole ampliare capannoni industriali fino a una superficie massima di 500 metri quadrati, in deroga alle normative urbanistiche vigenti e senza miglioramenti del l’efficienza energetica. Il futuro Expo è poi chiamato a giustificare ampliamenti in deroga degli alberghi, fino a 200 mq e nei limiti della metà dell’edificio e 4 metri di ulteriore altezza.
Restano invariate rispetto al testo proposto a novembre 2011 diverse ulteriori misure. Tra queste un premio di volumetria del 5% per gli interventi che riguardano gli edifici già esistenti, ma ne migliorano la prestazione energetica del 50% (una misura con maggiori vincoli rispetto all’incremento del 20% già previsto). Tra le altre norme proposte, le sostituzioni edilizie (30% in più) possono avvenire senza limiti si sagoma e di disposizione sul lotto e con un nuovo bonus del 10% in più se le rinnovabili coprono il 30% del fabbisogno energetico (anziché limitarsi al 20%).
Facilitate le autorimesse interrate in deroga al rispetto del rapporto drenante minimo e la realizzazione di ascensori esterni rispetto alla distanza minima tra pareti finestrate (nel rispetto dei distacchi del Codice civile).

LAZIO
Interventi ammessi nelle zone agricole

Dichiarate a inizio febbraio 1.538 Dia per il nuovo piano casa in Lazio, contro le 212 di quello precedentemente in vigore. È il segnale di quanto la nuova legge, varata ad agosto 2011, abbia liberalizzato il settore. Il nuovo piano si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente o in sanatoria e a quelli non ultimati che abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio. Le nuove norme valgono anche nelle zone agricole e nelle zone più urbanizzate delle aree naturali protette.
Gli incrementi di volume sono permessi in aderenza o adiacenza, ma non in sopraelevazione. Ammesso l’incremento delle unità immobiliari. Rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente e di quelle sulla bioedilizia: qualora comportino l’uso di fonti di energia rinnovabile non inferiore a 1 kW, l’incremento di cubatura arriva al 30 per cento. La possibilità di ampliare l’edificio non è più limitata alle sole abitazioni di dimensione inferiore ai mille metri cubi. L’incremento massimo è del 20%, per un massimo di 70 mq di superficie utile lorda. Cancellati i limiti previsti della legge precedente sulle aree agricole. Per gli edifici non residenziali, identico limite del 20% con un massimo di 200 mq per ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attività produttive e artigianali il limite è del 25%, con tetto di 500 mq. Chi usufruisce dell’ampliamento dovrà mantenere la destinazione d’uso per almeno 10 anni. Demolizioni e ricostruzioni con ampliamenti fino a 35%, con regole a seconda delle tipologia (residenziali, non residenziali, condomini). Fino al 20% in zona agricola. Consentiti i cambi d’uso.

CALABRIA
Cresce l’attenzione per la sostenibilità

Radicalmente riviste le norme del piano casa calabrese. La principale novità, a parte la dilazione del termine per la presentazione delle istanze al 31 dicembre 2013, è senz’altro l’estensione delle norme al non abitativo: permessi incrementi del 20% della superficie lorda sino a a un massimo di 200 mq per unità immobiliare, che salgono al 25% sino a un massimo 500 mq in caso di destinazioni d’uso produttive, industriali e artigianali.
Per il residenziale, resta al 20% la percentuale in più, ma il limite passa 60 a 70 mq per unità abitativa. Nei condomìni, ampliamenti uniformi che possono prevedere chiusura di verande, logge, balconi, cavedi, sopraelevazione, ampliamenti al piano terra dell’edificio anche con destinazioni diverse, recupero ai fini abitativi dei locali accessori: l’iter prevede però il permesso di costruire invece della Scia. Dettagliato il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati e interrati, con altezze minime di 2,3 m (2,1 per comuni sopra 800 m) rapporto aeroilluminante finestre/pavimenti di 1/15
e possibilità di rialzare il colmo solo se sono installati pannelli solari con potenza di almeno 3 kW.
Rigidi i parametri di risparmio energetico previsti con richiamo all’allegato C del del Dlgs 192/2005 (valevole però solo per il 70% delle superfici vetrate), ma migliori trasmittanze dei vetri nei quadranti più freddi (da Nord-Ovest a Nord-Est) e tende e sistemi schermanti il caldo negli altri quadranti. Imposte le norme sulla sicurezza impianti, le barriere antisismiche e la dotazione di parcheggi. Concesso l’intero computo degli incrementi per gli edifici abusivi, se condonati.

CAMPANIA
Tornano le distanze imposte dai Prg

Revisione meno radicale in Campania rispetto a quella di un anno fa, in senso un po’ più restrittivo della legge sugli incrementi edilizi. Abrogate le disposizioni che consentivano procedure semplificate previste dal Dpr 9 luglio 2010, n. 139 per le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, che non si applicano più automaticamente al piano casa. Ripristinata la disposizione (cancellata dalla legge n. 1/2010) che richiamava il rispetto delle distanze minime e altezze massime dei fabbricati previste dagli strumenti urbanistici generali (per le demolizioni e ricostruzioni) e, in mancanza, dal Dm 1444/1968 (neecessario comunque per gli ampliamenti). Introdotta la previsione che i Comuni possano adottare, anche in deroga agli strumenti urbanistici, un rapporto di copertura massimo per la realizzazione di insediamenti produttivi.
Previste infine agevolazioni in materia di autorizzazioni sismiche per lavori minori. Sono definiti tali quelli riferiti a costruzioni di classe d’uso «1» su sottosuoli di categoria A, B e C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all’elenco individuato con regolamento di giunta regionale. Per queste opere, la verifica della correttezza dei progetti è fatta con modalità semplificate avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore, per ottenere l’autorizzazione sismica o il deposito sismico.

MOLISE
Tre benefici del 10% cumulabili tra loro

Una larga riscrittura della norma molisana è stata dettata dalla legge 21/2011; in seguito, la legge 26 gennaio 2012, n. 2, ha aggiunto altre novità. Stabiliti ampliamenti fino al 20% della volumetria o della superficie coperta, a seconda della destinazione d’uso sugli edifici esistenti o con strutture portanti ultimate entro il 31 luglio 2011. I bonus aggiuntivi sono tre, tutti del 10 per cento. Il primo è riservato a chi ottiene una riduzione superiore al 20% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il secondo ai proprietari che si impegnino a realizzare gli interventi nel rispetto dei materiali e delle tecniche tradizionali. Il terzo premia l’impegno nel realizzare un’azione integrata di manutenzione esterna dell’intero edificio esistente, in modo da ottenere la migliore armonia possibile con l’ampliamento. Tutti questi incrementi sono cumulabili, ma entro il limite di 300 metri cubi lordi per unità immobiliare destinata a uso residenziale.
Le demolizioni e ricostruzioni possono essere effettuate su edifici esistenti, anche come sola struttura portante o in corso di demolizione e ristrutturazione, alla data del 31 luglio 2011: per le sostituzioni edilizie è ammesso lo spostamento dell’area di sedime. Se però si superano i mille metri cubi di ampliamento dell’intero edificio in zona B, la legge n. 2/2012 prevede la stipula di convenzioni con il Comune. Nelle zone agricole si possono realizzare in ampliamento laboratori artigiani negli edifici esistenti o in costruzione che hanno completato le strutture portanti entro il 31 luglio 2011. Viene istituzionalizzata la «cessione di diritto di cubatura».


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