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Principio ribadito nella Comunitaria 2010 Per i bagnanti è libero l'accesso alla battigia

Il quesito
Ho letto che la recente legge comunitaria tutela i bagnanti e, soprattutto, riconosce il diritto di accesso alla battigia. Potrei avere ragguagli al riguardo?
Lettera firmata – Roma

L’accesso alla battigia è libero e gratuito, anche al fine della balneazione e il concessionario non può vantare alcun diritto su di essa: è questo il principio stabilito dalla Legge finanziaria 2007 e riaffermato dall’articolo 11 della legge 217/2011 (la Comunitaria 2010). La legge, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» dello scorso 2 gennaio, delega il Governo a riordinare le concessioni demaniali, stabilendo inoltre che i nuovi limiti di durata delle concessioni devono rispondere all’interesse pubblico e che resta fermo «in assoluto il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione». Battigia che, ricordiamo, convenzionalmente ha un’ampiezza di cinque metri.
In sostanza, la disciplina da poco introdotta – che tra l’altro esclude la possibilità di rinnovo automatico delle concessioni – fa salvo il principio in base al quale il concessionario non può esigere il pagamento di alcun prezzo, se non nel caso di utilizzo dei servizi dello stabilimento balneare (ombrellone, sdraio, lettini, cabina, parcheggio, parco giochi, eccetera), pena l’applicazione dell’articolo 1164 del Codice della navigazione (inosservanza di norme sui beni pubblici), che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.032 a 3.098 euro, se il fatto non costituisce reato. Sempre in tal proposito occorre evidenziare che, in un’ottica di liberalizzazione, l’articolo 11 amplia, anche a beneficio dell’utenza, l’offerta delle imprese turistico-balneari. Infatti dispone che:
– le attività accessorie degli stabilimenti balneari – come le attività ludico ricreative, l’esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti balneari – non possono essere soggette a limitazioni di orario o di attività diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati sul territorio comunale;
– gli intrattenimenti musicali e danzanti che si svolgono in tali strutture non possono essere soggetti a limitazioni nel numero degli eventi, nell’utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari per lo svolgimento delle manifestazioni e nelle modalità di espletamento, fatta eccezione per il rispetto delle norme in materia di somministrazione di bevande alcooliche;
– nel novero di queste imprese rientrano sia le attività che si svolgono su beni del demanio marittimo previste dalla normativa vigente (quali stabilimenti balneari, ristoranti e bar, noleggio natanti, strutture ricreativa e altri servizi ancora) sia quelle esercitate da stabilimenti balneari ubicati su beni diversi dal demanio marittimo.
Infine, le Regioni devono predisporre piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, in modo da individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, nonché stabilire le modalità e la collocazione dei varchi necessari, al fine di garantire l’accesso libero e gratuito alla battigia.


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