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Spese, import e black list: il fisco ripensa gli elenchi
Adempimenti più leggeri sulle comunicazioni Iva

Facilitare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente per agevolare la compliance, vale a dire l’adempimento spontaneo. È l’obiettivo di alcune misure messe in campo dal decreto legge con le semplificazioni fiscali, esaminato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri. In attesa di innovazioni strutturali, come la fatturazione elettronica (si veda anche il commento pubblicato a fianco), il decreto – con gli interventi su spesometro, segnalazioni black list e lettere d’intento, fino all’eliminazione della carta e delle informazioni ridondanti – cerca di alleggerire alcune incombenze che oggi gravano sui cittadini.
In materia di spesometro, per le operazioni con obbligo di fattura, viene abolita la soglia dei tremila euro Iva esclusa fissata come elemento di discrimine fra le operazioni da comunicare e quelle escluse. Nei fatti, questo limite era stato ispirato dalla (lodevole) volontà di ridurre al minimo i disagi per gli operatori, evitando, così, di riproporre i vecchi (e invisi) elenchi clienti e fornitori. Tuttavia, strada facendo, specialmente con la previsione dell’obbligo di segnalare anche le operazioni fra loro collegate (unitariamente di valore inferiore a tremila euro ma nel complesso oltre soglia) sono emerse più complicazioni che benefici. Così, viste anche le rimostranze sollevate a 360 gradi – dal mondo economico, dalle associazioni e dalla stampa (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 dicembre 2011) – il limite di tremila euro viene ora abolito.
Quindi, oggetto della comunicazione dovranno essere tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (per esempio, la parcella dell’avvocato o del commercialista), effettuate nei confronti di ciascun cliente (anche privato) e fornitore, a prescindere dall’ammontare unitario. Come per i vecchi elenchi e fornitori – che, nei fatti, sono così portati a nuova vita – oggetto della comunicazione non sono più le singole operazioni (isolate o unite da qualche vincolo di collegamento), ma l’insieme dei rapporti intrattenuti con un certo soggetto. Il limite di valore (3.600 euro Iva compresa) permane, invece, per le operazioni che non impongono l’emissione della fattura (per esempio prestazioni alberghiere e di ristorazione, commercio al dettaglio).
Per gli elenchi black list, al contrario, la semplificazione arriva dall’introduzione di una soglia minima alle operazioni rilevanti. Finora, infatti, è stato obbligatorio comunicare tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, poste in essere tra soggetti Iva e operatori economici stabiliti in paradisi fiscali, a prescindere dall’importo. Così, la comunicazione potrebbe essere obbligatoria anche per un caffè preso a Lugano. Per evitare questi casi-limite, il decreto prevede che le operazioni acquistino rilevanza ai fini dell’inclusione nell’elenco solo se di ammontare superiore a 500 euro.
Per le lettere di intento, che oggi vanno comunicate all’amministrazione con autonomo adempimento entro il 16 del mese successivo al ricevimento, la novità consiste nel posticipare il termine per l’invio telematico alla prima liquidazione Iva nella quale sono comprese le forniture effettuate senza imposta in conseguenza della dichiarazione. Questa misura produce effetti anche sostanziali: finora, infatti, se non è stata effettuata alcuna cessione in relazione a una lettera di intento, il mancato invio entro il 16 del mese seguente è stato comunque sanzionato. Con l’impostazione prevista nel decreto legge, invece, la sanzione scatterebbe solo in caso di omessa comunicazione a seguito del l’utilizzo della lettera.
La semplificazione delle comunicazioni passa, poi, attraverso l’estensione della trasmissione della contabilità accise con mezzi informatici (come già accade in alcuni settori), la possibilità di beneficiare di regimi speciali anche presentando tardivamente la domanda di ammissione (con il pagamento di una piccola sanzione) e la limitazione dei casi in cui è obbligatoria l’indicazione del domicilio fiscale nei rapporti con il Fisco.


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