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L'accertamento trova più tempo in caso di morosità

La proroga di un anno dei termini per l’accertamento ai fini Iva nei confronti dei soggetti che hanno aderito al condono dovrebbe essere limitato ai soli soggetti che si erano avvalsi delle sanatorie del 2002 ma che non avevano versato le somme dovute (articolo 2 comma 5 ter del Dl 138/2011), mentre non dovrebbe interessare gli altri contribuenti che hanno usufruito delle norme di definizione della legge 289/2002.
Questa soluzione che deriverebbe in modo non confutabile dalla collocazione della norma è sostenuta dalla circolare 5 di ieri di Assonime. L’associazione nel suo documento si duole del fatto che questa linea interpretativa non sia stata condivisa dall’agenzia delle Entrate che con la circolare n. 1 del 13 gennaio 2012 sostiene in modo chiaro che la proroga opera con carattere di generalità nei confronti di tutti i soggetti che hanno aderito al condono senza alcun tipo di esclusione.
La circolare di Assonime, ripercorre con attenzione il documento di prassi diffuso qualche settimana fa dal l’agenzia delle Entrate segnalando gli effetti che il nuovo quadro normativo e interpretativo relativo al raddoppio dei termini in presenza di un ipotesi di reato apre al fisco con la rettificabilità di periodi d’imposta quali il 2000, il 2001 e il 2002.
Proprio sul raddoppio dei termini Assonime approfitta dell’occasione per ribadire la sua contrarietà ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza del 25 luglio 2011 n 247. La Consulta, infatti, in questa decisione ha accolto un’interpretazione ampia sostenendo che il prolungamento dei termini in presenza di un’ipotesi di reato possa trovare applicazione anche in riferimento a periodi d’imposta per cui l’azione di accertamento dell’amministrazione finanziaria è già decaduta.
In particolare, la circolare dell’associazione contesta la posizione della Consulta sia per ragioni di ordine logico-sistematiche che per esigenze di carattere equitativo.
Inoltre, Assonime rileva che il discrimine per l’applicazione dei termini brevi ovvero raddoppiati per i reati fiscali è condizionata dalla loro natura. In effetti, la natura dei reati fa si che gli stessi non sono di per sé identificabili in fatti o comportamenti oggettivamente individuati, ma siano riconducibili a situazioni che riguardano diverse aspetti del rapporto tributario. Si pensi ad esempio all’infedele dichiarazione che può determinarsi in ragione di un insieme di violazioni di per sé autonome ma che penalmente sommate determinano il superamento della soglia normativamente prevista. Soglia che determina il distinguo tra violazione amministrativa e ipotesi di reato e che consente l’applicazione dei termini di accertamento raddoppiati.
Questa situazione secondo Assonime priva del necessario fondamento la tesi della Corte costituzionale che dovrebbe essere, perciò, in qualche modo rivista.


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