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L'ente salda i contributi pregressi dell'appaltatore
Contratti pubblici. Sostituzione del soggetto inadempiente in base al Durc

Le amministrazioni appaltanti devono operare come sostituti contributivi anche quando il corrispettivo dovuto all’appaltatore copre solo parzialmente i debiti che lo stesso ha nei confronti degli enti previdenziali. Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito con la circolare 3 del 16 febbraio 2012 gli aspetti applicativi della procedura prevista dall’articolo 4 del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici. La disposizione del Dpr 207/2010 prevede infatti che le amministrazioni aggiudicatrici, quando ottengono un Durc che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, devono trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e, successivamente, pagare quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile. La norma, in sostanza, prevede un particolare meccanismo attraverso il quale, quando il Durc evidenzia irregolarità nei versamenti dovuti agli enti previdenziali, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale, versando – in tutto o in parte – le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente agli stessi enti creditori. Il ministero del Lavoro chiarisce anzitutto che sotto il profilo operativo la trattenuta, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, delle somme dovute all’appaltatore va effettuata successivamente alle ritenute indicate dal comma 3 dello stesso articolo 4, in base al quale sull’importo netto progressivo delle prestazioni si opera una ritenuta dello 0,50% e il complesso di tali ritenute può essere svincolato soltanto in sede di liquidazione finale. Quindi la stazione appaltante prima procede alla ritenuta dello 0,50% e poi, con la somma restante, paga gli eventuali debiti previdenziali dell’appaltatore. L’intervento sostitutivo può operare anche quando lo stesso debito può colmare solo in parte le inadempienze dell’appaltatore evidenziate nel Durc. Le somme finalizzate a soddisfare i crediti devono essere ripartite tra gli istituti e le Casse edili creditori in proporzione dei crediti di ciascun ente previdenziale evidenziato nel documento di regolarità contributiva. Per consentire il coordinamento di più possibili interventi sostitutivi da parte di amministrazioni che abbiano contratti di appalto con lo stesso operatore economico irregolare sotto il profilo contributivo, il ministero del Lavoro sollecita le stazioni appaltanti a preavvisare gli enti previdenziali prima di procedere ai versamenti. Sempre a garanzia dell’effettività delle somme dovute, è importante che le amministrazioni comunichino tempestivamente agli enti previdenziali i pagamenti effettuati. In relazione ai debiti contributivi dei subappaltatori, a fronte del principio solidaristico che coinvolge sia gli appaltatori sia le amministrazioni appaltanti, queste ultime devono operare con l’intervento sostitutivo solo per le somme residue rimaste dopo l’analogo intervento dell’appaltatore. In tal caso, inoltre, quanto corrisposto dall’amministrazione non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. La circolare 3/2012 ha inoltre chiarito il rapporto tra i versamenti connessi all’intervento dell’amministrazione come sostituto previdenziale e quelli da realizzare per coprire debiti verso l’erario rilevabili presso Equitalia in caso di pagamenti superiori a 10.000 euro. Il ministero del Lavoro ha precisato che l’attivazione dell’intervento sostitutivo anche in tali situazioni impedisce il pagamento dell’appaltatore, poiché le somme spettanti originariamente a quest’ultimo sono versate agli enti previdenziali, così salvaguardando il principio contenuto nell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Peraltro, solo l’applicazione prioritaria del meccanismo previsto dall’articolo 4 del regolamento attuativo del codice dei contratti consente alle imprese, in prospettiva, di ottenere un Durc regolare e, pertanto, di continuare a operare sul mercato, salvaguardando anche i crediti dell’amministrazione fiscale (che potrebbero, viceversa, essere compromessi se si volesse soddisfarli primariamente, lasciando inalterata l’irregolarità del Durc e impedendo all’operatore economico di partecipare agli appalti).


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