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Accertamenti con tempi sicuri
La nuova delega fiscale all'esame del Consiglio dei ministri di venerdì prossimo

La certezza del diritto è alla base della nuova delega fiscale. In sostanza sull’accertamento si vuole intervenire per ridefinire quanto la giurisprudenza di legittimità, in assenza di norme chiare e precise, ha completamente stravolto. In questo senso vanno letti gli interventi in tema di raddoppio dei termini e abuso del diritto. Per il raddoppio dei termini di accertamento, che deriva dall’individuazione di un comportamento del contribuente a rilevanza penale con conseguente invio di un’apposita denuncia all’autorità giudiziaria, la delega mette fine a ogni discussione imponendo che il raddoppio sia possibile solo per periodi d’imposta per i quali l’accertamento sia ancora possibile. Oggi, anche per la sentenza della Corte Costituzionale 247/2011, gli uffici effettuano gli accertamenti anche per periodi per cui l’azione è ormai decaduta.
Sull’abuso del diritto l’intervento proposto è sicuramente atteso e necessario considerata l’incertezza che siè generata. Per questo si ipotizza di introdurre una norma antiabuso generale che riguardi tutti i tributi e che dia specifico rilievo alle ragioni economiche sottostanti e all’ottenimento di un vantaggio fiscale normalmente non ottenibile. Tale norma consente ai contribuenti di realizzare operazioni societarie o pianificazioni con maggiori certezze e consente agli uffici di disporre di uno strumento efficace per la lotta a fenomeni abusivi. Dalle anticipazioni si passerà presto ai fatti. La delega fiscale sarà all’esame del preconsiglio di oggi per ottenere un posto in prima fila nel Consiglio dei ministri di venerdì prossimo. Il passaggio in preconsiglio consentirà ai tecnici del Governo di sciogliere le ultime riserve, come quelle in materia di tassazione ambientale (si veda il servizio in pagina). A definire, invece, il percorso parlamentare della delega fiscale sarà lo stesso Cdm di venerdì: l’ipotesi più accreditata è quella di far partire il nuovo testo dalla Camera. In questo modo sarà possibile superare il disegno di legge delega presentato dal passato Governo Berlusconi. Molte di quelle misure sono state già attuate (rendite finanziarie, Ace, aumenti Iva), altre sono ritenute non percorribili: le tre aliquote Irpef (20, 30 e 40%) o l’ablizione dell’Irap.

Come cambiano le regole

ACCERTAMENTO

COM’È
Raddoppio dei termini
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di omissione, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo. I termini sono raddoppiati quando, ai sensi dell’articolo 331 Cpp, vi è obbligo di invio (e non l’effettivo invio) della notizia di reato anche se relativa a periodi “ordinari” già decaduti che sono quindi riaperti

COME SARÀ
Per assicurare maggiore certezza del diritto la nuova delega punta a introdurre il principio secondo cui il raddoppio dei termini ordinari di accertamento si realizzerà solamente quando, entro il termine ordinario di decadenza, vi è l’effettivo invio di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale. Di conseguenza, il raddoppio si realizzerebbe solamente per i periodi di imposta ancora accertabili alla data di invio della denuncia penale

ADEMPIMENTI

COM’È
Assistenza fiscale
Le persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa o di lavoro autonomo e le imprese familiari possono avvalersi del regime fiscale per le nuove iniziative produttive (articolo 13 legge 388/00), caratterizzato dal tutoraggio effettuato dall’agenzia delle Entrate e da un servizio di assistenza gratuita nell’assolvimento dei principali obblighi tributari

COME SARÀ
Prevista l’assistenza dell’amministrazione nell’assolvimento di adempimenti fiscali, come la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e il calcolo delle imposte: ai contribuenti di minori dimensioni e che operano come persone fisiche gli uffici dell’amministrazione finanziaria cercheranno di garantire una maggiore certezza del sistema tributario potenziando il tutoraggio e migliorando il dialogo tra Fisco, cittadini e imprese

SANZIONI/1

COM’È
Penali
I reati tributari sono previsti anche nei casi di semplice “infedele dichiarazione” o di “omessa dichiarazione”. La prima deriva dal superamento di soglie quantitative predeterminate, espresse in termini di imposta o di imponibile evaso. La punibilità deriva da diverse cause, tra cui errori e omissioni non sempre riconducibili all’intento di frodare o simulare

COME SARÀ
La riforma dei reati tributari porterà all’abolizione delle fattispecie in cui la sanzione non è collegata a comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa. Inoltre, si avrà una formale esclusione della rilevanza penale per i comportamenti ascrivibili all’elusione fiscale. Le sanzioni penali collegate a fattispecie meno gravi saranno depenalizzate e sostituite con sanzioni amministrative. Dunque, penalmente saranno sanzionati solo i comportamenti più gravi

SANZIONI/2

COM’È
Amministrative
Oggi le sanzioni possono essere fisse e variabili. Per quelle variabili l’applicazione è vincolata a un valore minimo e a uno massimo e la forcella applicativa è troppo rigida senza tenere in debita considerazione la gravità o meno del comportamento illecito del contribuente. Il sistema attuale consente di applicare delle sanzioni anche in assenza di un danno erariale

COME SARÀ
Dal nuovo sistema sanzionatorio saranno cancellate tutte quelle sanzioni applicabili alle fattispecie meno gravi. Si dovrebbero annullare o sostanzialmente ridurre tutte quelle sanzioni che sono correlate a violazioni esclusivamente formali o comunque che non arrecano danno all’Erario.
Le sanzioni verranno rimodellate allo scopo di correlarle all’effettiva gravità dei comportamenti, nel rispetto del principio di proporzionalità

CATASTO

COM’È
Rendita catastale
Al momento il sistema catastale prevede delle sperequazione dei valori dei beni rispetto a quelli espressi dal mercato nonché tra bene e bene, in quanto i valori usati non sono di facile aggiornamento. Le rendite catastali sono ottenute considerando sia la consistenza dell’unità immobiliare ovvero i vani dei qualiè costituito l’immobile, la sua superficie e volumetria, sia la tariffa d’estimo relativa al Comune e alla zona censuaria

COME SARÀ
Si intende ridisegnare l’intero sistema del catasto sulla base di una riforma che, mantenendo invariato il carico tributario, rimoduli i valori e le rendite catastali ancorandole ai valori medi reali espressi dal mercato in considerazione anche della localizzazione e le caratteristiche edilizie del bene. Con questo obiettivo viene calcolata la superficie in metri quadrati al posto dei vani e sono rideterminate altresì le destinazioni d’uso catastali sia ordinarie che speciali

ABUSO DEL DIRITTO

COM’È
Meccanismo operativo
Attualmente esiste una norma antiabuso che però è limitata alle imposte dirette (articolo 37-bis del Dpr 600/73) ed è vincolata a ipotesi tassativamente previste dalla norma stessa. L’applicazione estesa ad altri settori impositivi o a altre fattispecie si è realizzata sulla base dello sviluppo di una giurisprudenza di legittimità che ha creato, però, un sindacato ex-post rispetto alle scelte dei contribuenti rinunciando al principio della certezza del diritto

COME SARÀ
Come gli ordinamenti occidentali più evoluti e in conformità ai principi definiti dalla giurisprudenza comunitaria avremo una norma generale antiabuso che, includendo anche le ipotesi di elusione fiscale, sarà applicabile a tutti i tributi. Questa norma contribuirà a dare certezza alle scelte operate dai contribuenti. Però nel caso di pianificazione fiscale abusiva chi parteciperà alla pianificazione sarà egualmente responsabile come il contribuente che l’avrà realizzata

CONTENZIOSO

COM’È
Conciliazione giudiziale
In base all’articolo 48 Dlgs 546/92 in vigore l’istituto della conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso a seguito del quale il contribuente e l’Ufficio possono definire una controversia già avviata evitando le lungaggini e le spese dei vari gradi di giudizio con un limite temporale per l’esperibilità dell’azione in quanto può essere conclusa solo davanti alla Commissione tributaria provinciale e non oltre la prima udienza

COME SARÀ
Al fine di procedere a una definizione accelerata del contenzioso e a una riduzione dei giudizi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie viene eliminato il limite temporale previsto dall’articolo 48, comma 2, Dlgs 546/92 prevedendo che le parti potranno usufruire della conciliazione giudiziale anche se il giudizioè pendente davanti a una Commissione tributaria regionale (fase di appello) o è stato introdotto un giudizio di revocazione

REDDITI D’IMPRESA

COM’È
Imposta
Il reddito prodotto dall’attività d’impresa individuale e di lavoro autonomo è tassato per trasparenza in capo al percettore a titolo di Irpef, sicché sconta una imposizione progressiva legata allo scaglione reddituale su cui si posiziona l’imprenditore/professionista. Questo sistema, oltre che sperequativo rispetto alle società di capitali, non permette di defiscalizzare la ricchezza reinvestita nell’attività economica

COME SARÀ
Viene separata e resa autonoma la tassazione dell’attività di impresa o lavoro autonomo da quella del soggetto percettore. La ricchezza prodotta dall’attività economica sconta una imposta armonizzata (Ires) mentre quanto l’imprenditore ( o il professionista) ritrae dall’attività economica è tassato in capo a questi a titolo di Irpef ed è deducibile dal reddito del soggetto economico che l’ha prodotto. In questo modoè defiscalizzato il reddito reinvestito nell’impresa

IVA

COM’È
Iva di gruppo
Il sistema nazionale dell’Iva di gruppo si sostanzia in una procedura di consolidamento delle posizioni di debito/credito verso l’erario scaturite in capo a soggetti legati fra loro solo sul piano societario, ma indipendenti quanto alla soggettività passiva Iva. Il gruppo, pertanto, non è un soggetto Iva autonomo, e le società che ne fanno parte mantengono la propria identità di fronte all’erario, salvo attribuire i saldi Iva maturati alla capogruppo

COME SARÀ
Il gruppo Iva assume soggettività passiva autonoma e “assorbente” rispetto a quella delle singole società, con la conseguenza che queste, seppure mantengano l’autonomia sul piano giuridico, perdono la propria identità ai fini dell’Iva. Nei rapporti con i terzi il gruppo opera individualmente, per cui tutte le cessioni e le prestazioni effettuate o ricevute da un appartenente al gruppo sono considerate effettuate o ricevute dal gruppo medesimo

TASSE AMBIENTALI

COM’È
Tasse ecologiche
La revisione della tassazione dei prodotti energetici attuata con il Decreto legislativo 26/2007 ha rivisto sostanzialmente la tassazione dei prodotti energetici. Nello spirito di quella riforma la graduazione delle accise applicabili poteva essere orientata a specifiche politiche ambientali. Attualmente tale politica viene realizzata per alcuni prodotti con la fissazione di aliquote maggiorate

COME SARÀ
Sulla base delle esperienze comunitarie, e in particolare sulla base dei risultati evidenziati nel green paper Ue, l’Italia si propone di introdurre delle tasse ecologiche e una specifica carbon tax sull’anidride carbonica prodotta dai prodotti energetici. Queste imposte dovrebbero, tra l’altro, finanziare gli investimenti in fonti rinnovabili abbandonando l’attuale sistema che si basa solo sul prezzo che gli utenti pagano in bolletta


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