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Diritto di accesso illimitato
Se non c'è un regolamento il sindaco non può comprimere i poteri dei consiglieri

  In assenza di apposite norme regolamentari di disciplina del diritto di accesso dei consiglieri, il sindaco può individuare autonomamente delle limitazioni al suddetto diritto, anche con riferimento a esigenze di tutela dei dati personali?

 

L’esercizio del diritto di accesso è previsto dal secondo comma dell’articolo 43 del dlgs 267/2000, definito dal Consiglio di stato (sent. n. 4471/2005) «diritto soggettivo pubblico funzionalizzato», finalizzato al controllo politico-amministrativo sull’ente nell’interesse della collettività e, come tale, diverso dal diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990, riconosciuto ai soggetti interessati allo scopo di predisporre la tutela di posizioni soggettive lese. Il diritto del consigliere comunale di ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio.

Gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (Consiglio di stato, sez. V, n. 6963/2010).

Anche la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale (ex multis Consiglio di stato, sez. V. n. 929/2007) secondo cui il diritto del consigliere di accesso agli atti «non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’ente con l’unico limite di poter esaudire la richiesta, qualora sia di una certa gravosità, secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività di tipo corrente».

Il consigliere deve quindi contemperare il diritto di accesso con l’esigenza di non intralciare lo svolgimento dell’attività amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici comunali, comportando ad essi il minor aggravio possibile, sia dal punto di vista organizzativo che economico (Corte dei conti, sez. Liguria n. 1/2004). Sul tema dell’esercizio del diritto di accesso ad atti dell’amministrazione comunale da parte del consigliere comunale si è espressa la Commissione per l’acceso ai documenti amministrativi. Relativamente all’ammissibilità dell’accesso ad atti istituzionali del comune mediante uso di tecnologie informatiche, nonché all’acquisizione in formato digitale (a mezzo Pec) delle deliberazioni consiliari e di giunta e dei relativi atti preparatori, la Commissione ha ritenuto che, sulla base del quadro normativo vigente e della oramai generalizzata diffusione degli strumenti informatici presso i soggetti pubblici e privati, «l’accesso telematico debba essere sempre consentito, soprattutto ove richiesto, non solo nei reciproci rapporti posti in essere tra le pubbliche amministrazioni e in quelli da esse intrattenuti con l’utenza privata, ma anche nei rapporti tra le stesse amministrazioni locali e i componenti eletti nei loro organi consiliari».

Il secondo parere verte sulla problematica relativa all’accesso di un consigliere comunale agli elenchi dei contribuenti locali e dei cittadini morosi nel pagamento dei tributi comunali. Al riguardo, la Commissione osserva che «la disposizione contenuta nell’art. 43 comma 2, Tuel riconosce al consigliere comunale il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato e gli impone l’obbligo del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Indipendentemente dall’inclusione, fra i casi soggetti al segreto, della divulgazione dei contribuenti morosi, gli uffici comunali non possono limitare in alcun caso il diritto di accesso del consigliere comunale, ancorché possa sussistere il pericolo della divulgazione dei dati di cui il medesimo entri in possesso. La responsabilità di aver messo in condizione il consigliere comunale di conoscere dati sensibili cede di fronte al diritto di accesso incondizionato del medesimo, ma può essere invocata dal terzo eventualmente danneggiato solo nei confronti di chi (consigliere comunale) del suo diritto abbia fatto un uso contra legem».

Circa la possibilità che il sindaco sia facoltizzato, in assenza di puntuali disposizioni regolamentari, ad individuare autonomamente i limiti al diritto di accesso dei consiglieri, appare dirimente la sentenza del Tar Campania n. 19672/08 con la quale è stato accolto il ricorso avverso un decreto sindacale recante la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso. Il Tar ha ritenuto sussistente il vizio di incompetenza, considerato che la materia del diritto di accesso dei consiglieri avrebbe dovuto trovare la propria disciplina nel regolamento.


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