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Ultime novità a 360 gradi sugli ampliamenti
Giro d'Italia. Le modifiche più recenti

L’insediamento di laboratori artigianali in zone rurali, in Molise, e margini maggiori di ampliamento per gli edifici resideziali, in Sardegna. Ma anche lo scomputo degli spazi condonati dai possibili incrementi volumetrici, in Liguria, e la reintroduzione dell’obbligo di rispettare le distanze minime e le altezze massime dei fabbricati, in Campania. Sono di segno diverso le più recenti disposizioni delle Regioni, introdotte da novembre a oggi, sugli incrementi volumetrici: si tratta di Campania (legge regionale 1/2012), Liguria (33/2011), Marche (22/2011), Molise (2/2012), Puglia (1/2012) e Sardegna (21/2011).
In Campania è ora previsto che i Comuni possano adottare, anche in deroga agli strumenti urbanistici, il rapporto di copertura massimo per realizzare insediamenti produttivi. Inoltre, è reintrodotto il rispetto delle distanze minime e altezze massime dei fabbricati. La Liguria considera i volumi in più condonati nel calcolo degli incrementi volumetrici. E le sostituzioni edilizie divengono possibili anche su diversa area di sedime, anche ampliando la particella acquistando terreni circostanti.
Nelle Marche sono prorogati i termini per presentare le domande a fine 2013, ma la Regione punta a completare prima norme organiche di riqualificazione urbana sostenibile che rendano inutili quelle straordinarie tipiche del Piano casa: nel frattempo, con la nuova legge sono introdotte le linee guida per la riqualificazione e i principi della perequazione e compensazione urbanistica. Nel Molise è ampliata la possibilità di intervenire in zone rurali con il cambio d’uso in laboratori artigiani. E in Puglia si estendono gli interventi agli edifici realizzati tra luglio 2009 e agosto 2011.
In Sardegna, infine, è prevista la possibilità di recupero a fini abitativi di piani pilotis e di seminterrati che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano un’altezza non inferiore a 2,4 metri. Inoltre, è incrementata dal 10% al 20% la percentuale in più di volumi dei fabbricati residenziali situati in zone agricole, oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, a patto che sia effettuata la riqualificazione energetica dell’intero edificio.

Le altre misure

1 – CALABRIA
La legge 7/2012 estende le norme agli edifici non abitativi: i permessi per incrementi del 20% della superficie lorda fino a 200 metri quadrati per unità immobiliare salgono al 25% fino a 500 metri quadrati per destinazioni d’uso produttive, industriali e artigianali.
Per il residenziale, resta al 20% la percentuale in più, ma il limite passa da 60 a 70 metri quadrati per unità abitativa. Nei condomini, ampliamenti uniformi che possono prevedere chiusura di verande, logge, balconi, cavedi, sopraelevazione, ampliamenti al piano terra dell’edificio anche con destinazioni diverse, recupero ai fini abitativi dei locali accessori: ma serve il permesso di costruire invece della Scia. Un capitolo è dedicato ai sottotetti: l’altezza minima scende a 2,3 metri (2,1 per comuni sopra gli 800 metri) e va a 1/15 (anziché a 1/8) il rapporto tra finestre e pavimenti calpestabili. Si può sopraelevare il tetto, se si installano pannelli solari con potenza di almeno 3kW

2 – TOSCANA
Il piano casa, dopo la legge 40/2011, non è più limitato agli edifici mono e bifamiliari: vengono inclusi anche tutti gli altri, purché di superficie utile lorda non superiore a 350 metri quadrati. Inoltre, la parte ampliata deve raggiungere la classe energetica A. Sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale, in precedenza non contemplati, sono ora ammessi interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20% della superficie, ma occorre raggiungere requisiti di rendimento energetico superiori al 10% di quelli previsti per le nuove costruzioni e non si può mutare la destinazione d’uso per almeno 10 anni. Infine, l’iter urbanistico utilizzato per la grande maggioranza dei casi diviene quello della Scia, che prende il posto della Dia, anche per il recupero abitativo dei sottotetti: se sono necessarie particolari autorizzazioni per vincoli, anche idrogeologici, vanno comunque allegate

3 – PIEMONTE
La legge regionale 1/2011 ammorbidisce i requisiti di risparmio energetico per gli ampliamenti: solo la parte aggiunta deve rispettarli, non più l’intera unità immobiliare. Si chiarisce inoltre che gli standard a parcheggi sono necessari solo se, con l’incremento volumetrico, si realizza un’unità abitativa autonoma. Invece, sono introdotti limiti alla trasformazione di piani pilotis in residenze: non è ammessa nelle aree classificate Ee ed Eb del piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Po. Viene poi cassata la disposizione secondo cui le demolizioni e le ricostruzioni erano possibili solo con deliberazione del consiglio comunale su richiesta dei cittadini. Inoltre, mentre prima gli interventi di sostituzione edilizia erano possibili solo se almeno il 75% del volume era residenziale, ora si parla di semplice “prevalenza residenziale” e, a differenza dal passato, il volume preesistente non residenziale è computato per intero e può essere liberamente incrementato. Gli interventi diventano realizzabili anche su particelle catastali contigue (se ne deriva un unico fabbricato) e non debbono più rispettare i limiti di densità fondiaria

4 – LAZIO
La legge regionale 10/2011 introduce bonus aggiuntivi, permettendo ampliamenti fino al 30% se si installano fonti rinnovabili di potenza non inferiore a 1 kW e ulteriori incrementi fino al 35% quando l’intero edificio viene adeguato alle norme antisismiche. Gli ampliamenti sono ammessi anche per gli edifici residenziali inferiori a mille metri cubi. Cancellati i limiti previsti della legge precedente sulle aree agricole. Per gli edifici non residenziali, resta il limite del 20% con un massimo di 200 metri quadrati per ogni edificio. Nel caso di immobili destinati ad attività produttive e artigianali il limite dell’ampliamento è del 25%, con tetto di 500 metri quadrati. Chi usufruisce di questa agevolazione dovrà mantenere la destinazione d’uso per almeno 10 anni. Consentito il cambio di destinazione d’uso, con interventi di ristrutturazione, sostituzione, demolizione e ricostruzione, completamento, per gli edifici non residenziali dismessi. Possibile trasformare la destinazione d’uso in residenziale, fino a 15mila metri quadrati. Una quota fra il 30 e il 35% (a seconda della superficie realizzata) sarà destinata alla locazione a canone concordato


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