MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Fisco a rate con meno ostacoli
Fino a 50mila euro non serve più la relazione di un professionista

Meno formalità e maggiori facilitazioni per rateizzare i debiti fiscali a seguito di cartella di pagamento, restano invece perplessità sulle dilazioni in presenza di avvisi di accertamenti esecutivi.
Nell’ultimo anno sono intervenute sia varie modifiche normative, sia direttive interne di Equitalia, che, obiettivamente, hanno cercato di favorire l’adesione spontanea del contribuente anche nei casi di difficoltà economica. Da ultimo, anche il Dl 16/2012 è intervenuto su più punti in tema di riscossione, e di rateazione apportando ulteriori facilitazioni per favorire il pagamento rateale da parte dei contribuenti.
L’attuale versione dell’articolo 19 del Dpr 602/1973 consente ora, alla luce delle varie modifiche normative, un sistema di rateazione flessibile. Vi è innanzitutto da evidenziare (direttiva Equitalia 1° marzo 2012, n. 7) che la rateazione può essere ottenuta automaticamente per importi fino a 20mila euro, mentre in passato tale soglia era fissata in 5mila euro.
La domanda di dilazione deve essere, poi, corredata da una relazione sottoscritta da un professionista abilitato sulla situazione patrimoniale del contribuente (strumentale all’illustrazione degli indici di liquidità e Alfa). Anche sotto questo profilo va segnalata una facilitazione: è stato innalzato da 25mila a 50mila euro l’importo al di sotto del quale società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria non devono più produrre tale relazione.
Da sottolineare, poi, che il recente Dl 16/2012 ha concesso la possibilità di richiedere la rateazione anche quando il contribuente non ha precedentemente pagato le rate dovute a seguito di avviso bonario. In precedenza, infatti, il comma 7 dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 462/97 (ora abrogato dal decreto legge fiscale) vietava la possibilità di richiedere la rateizzazione di ruoli conseguenti ad avvisi bonari, la cui dilazione non fosse stata rispettata.
Ne consegue che il contribuente, all’atto della ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo relative a rate non versate sull’avviso bonario, potrà comunque richiedere all’agente della riscossione di dilazionare il dovuto.
Nella domanda poi è possibile chiedere e ottenere un piano di ammortamento a rata crescente. Questa modifica è intervenuta in seguito a una novità già introdotta nello scorso dicembre, con il decreto 201/2011. Infatti, in prima battuta era stato previsto, che il contribuente solo in caso di richiesta di proroga della dilazione già in corso, in seguito al peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, potesse richiedere una rateazione a rate crescenti.
Ora è invece possibile la deroga alle rate costanti, già in sede di prima richiesta di dilazione.
È superfluo sottolineare che si dovrebbe così agevolare il debitore che si trova in una situazione di carenza di liquidità, consentendogli di onorare il proprio debito partendo da importi più contenuti.
Le nuove rateizzazioni, dunque, potranno, a discrezione del contribuente, essere richieste a rata costante o a rata crescente.
Per quanto riguarda, invece, le rateizzazioni in corso, nel caso di peggioramento della situazione del contribuente, sarà possibile richiedere la proroga del periodo di dilazione già concesso e un nuovo piano a rate crescenti.
Circa le ipotesi di decadenza va ricordato che il decreto 16/2012, correggendo il comma 3 dell’articolo 19 del Dpr 602/73 ha previsto la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso versamento di due rate consecutive. La modifica ha così eliminato la decadenza nel caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate, intese genericamente. In precedenza, infatti, non si accedeva alla dilazione se non fosse stata versata la prima rata entro la scadenza proposta da Equitalia nel piano di ammortamento, ovvero se non si fossero versate due rate. Ne conseguiva che, se nel corso dell’intera rateizzazione, il contribuente, per difficoltà o per errore, non versava due rate complessivamente, decadeva dal beneficio. Con la nuova disposizione, invece, si decade, solo se gli omessi versamenti riguardano due rate consecutive.
Restano tuttavia perplessità, anche da parte degli stessi sportelli di Equitalia, che sul punto non sono sempre pronti a far fronte alle richieste di informazioni dei contribuenti interessati, sulle modalità di rateazione in conseguenza di accertamenti esecutivi. La tempistica, infatti, è tale che consente di richiedere la dilazione (anche in ipotesi di ricorso e quindi, di norma, con riferimento a un terzo delle maggiori imposte pretese) solo dopo che il credito è stato affidato a Equitalia con la conseguenza che il contribuente è costretto ad accollarsi per intero l’aggio del 9 per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il percorso
01 | LA DOMANDA
Il modulo può essere scaricato dal sito www.gruppoequitalia.it. Accedendo alla sezione “strumenti” e poi a quella dedicata alla “modulistica” è possibile trovare e scaricare i moduli, che vanno compilati e presentati all’agente della riscossione che ha emesso la cartella
02 | LE INFORMAZIONI
Oltre ai dati del richiedente, il modulo deve contenere anche le informazioni relative alle cartelle di pagamento per le quali si chiede la dilazione
03 | COSA RICHIEDERE
Nella domanda è possibile richiedere l’ulteriore dilazione da 12 a 72 rate
04 | LE RATE
Già nella domanda di dilazione, il contribuente può optare per piani di ammortamento a rata crescente per ciascun anno
05 | CONCESSIONE AUTOMATICA
Per debiti fino a 20mila euro la rateazione viene concessa automaticamente, presentando semplice domanda motivata
06 | LA RELAZIONE
Fino a 50mila euro non occorre corredare la domanda di dilazione dalla relazione sottoscritta da un professionista abilitato sulla situazione patrimoniale del contribuente (strumentale all’illustrazione degli indici di liquidità e Alfa)
07 | GLI INDICI
In caso di calcolo degli indici, l’indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione x 100) non è più un requisito di accesso alla dilazione, ma solo un parametro per determinare il numero di rate.
Per accedere alla dilazione, occorre dimostrare soltanto di avere un indice di liquidità inferiore a 1
08 | SITUAZIONE ECONOMICA
In caso di comprovato peggioramento della situazione economica il contribuente può richiedere un’ulteriore dilazione fino a 72 rate
09 | LA DECADENZA
Si decade solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive
10 | IL CALCOLO
Sul sito internet www.gruppoequitalia.it, nella sezione “strumenti” è disponibile uno strumento che permette di calcolare l’importo della rata. Per utilizzarlo, è necessario inserire l’importo da rimborsare e il numero di rate che di intende pagare. In queste ore il “calcolometro” non è disponibile perché è in fase di aggiornamento


www.lagazzettadeglientilocali.it