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Per conseguenze più dirompenti appuntamento a gennaio 2013

Gli effetti dello sblocco delle addizionali comunali, nella grande maggioranza dei casi, si vedranno solo alla fine del 2012. Questo perché le delibere locali pubblicate dopo il 20 dicembre 2011 non influiranno sugli acconti di addizionale comunale 2012 (che in questo momento vengono, per esempio, prelevati in busta paga), ma solo sui saldi relativi al medesimo anno. Sui prelievi attualmente in corso pesano, invece, gli aumenti (ma dal mese di gennaio) delle addizionali regionali.
Già a partire da gennaio 2013, dunque, probabilmente si sommeranno gli effetti delle addizionali regionali e di quelle comunali deliberate nel 2012 o in corso di valutazione da parte dell’amministrazione.
Per capire cosa attende contribuenti e sostituti d’imposta per il 2012, vanno, però, ricordate le regole che sono state introdotte con le ultime manovre correttive sul prelievo comunale. Un quadro di disposizioni che non sempre appare di facile interpretazione per contribuenti e imprese.
In primo luogo, non esiste uno scalino massimo annuale di aliquota. Questo significa che i comuni potrebbero anche passare da un’addizionale zero sino al massimo dello 0,8 per cento.
Nella scelta, inoltre, i comuni possono adottare un’aliquota unica per tutti i redditi o cinque aliquote diverse, in corrispondenza dei cinque scaglioni Irpef. Gli enti che, sperando di aggirare la prescrizione, hanno deliberato tre o quattro aliquote si sono visti recapitare una richiesta di rettifica della delibera da parte del ministero. È evidente, infatti, che in questo modo si contravviene a spirito e lettera della norma, che richiama, tra l’altro, il principio di progressività dell’imposizione.
Per quanto attiene agli adempimenti dei sostituti d’imposta, il riferimento obbligato è alle risultanze del sito internet delle Finanze, dove sono pubblicate le aliquote della addizionali comunali. E le delibere locali sono prive di effetto se non vengono pubblicate entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento.
Un’ulteriore e inutile complessità riviene dalla diversità delle regole applicative dell’Irpef locale rispetto a quella regionale.
Mentre per il prelievo regionale, infatti, il domicilio di riferimento è quello esistente al 31 dicembre di ciascun anno ovvero, per i dipendenti, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, per l’addizionale comunale si guarda solo al domicilio al 1° gennaio di ogni anno. Nell’addizionale comunale, inoltre, c’è la trattenuta in acconto che, invece, per l’Irpef regionale non c’è.
C’è, infine, il rebus delle differenziazioni di aliquote dell’addizionale regionale. Le Regioni potranno modulare le aliquote unicamente in funzione degli scaglioni di reddito dell’Irpef e solo a partire dal 2013. Le prassi delle Regioni dimostrano, invece, una totale libertà di differenziazione, anche senza correlazione con le fasce Irpef.


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