MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Errore scusabile per lievi ritardi e piccole differenze

Pagare a rate è diventata un’abitudine. È per questo che Equitalia agevola i contribuenti in difficoltà e chi ha debiti a ruolo di importo non superiore a 20mila euro può avvalersi della nuova “rata sprint”.
Agli agenti delle riscossione basta una semplice istanza per pagare in 48 rate mensili i debiti iscritti a ruolo, se di importo non superiore al nuovo limite di 20mila euro, che ha sostituito il precedente limite di 5mila euro. Rimane fermo che la rata minima dovrà essere di almeno 100 euro, fatte salve particolari situazioni di maggiori difficoltà economiche.
Quella delle rate è una modalità di pagamento particolarmente apprezzata dai contribuenti, anche per evitare iscrizioni ipotecarie e altre azioni degli agenti della riscossione. Per i pagamenti rateali delle cartelle si decade dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive e l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca in pendenza di cartella pagata a rate.
Occorre però segnalare che esistono molti casi in cui, per il ritardo di qualche giorno nel pagamento di una rata, ai contribuenti è stata negata la rateazione in corso, con la richiesta di tutte le rate dovute in unica soluzione. In materia, sono diverse le liti fra contribuenti, uffici dell’agenzia delle Entrate e agenti della riscossione. Al riguardo, sono apprezzabili gli interventi legislativi e di Equitalia, ma sarebbe anche opportuno evitare di aprire un contenzioso per differenze di pochi euro o per ritardi di qualche giorno. In questo senso, è lodevole l’apertura dell’agenzia delle Entrate, espressa nella circolare 9/E del 19 marzo 2012, che ha per oggetto la nuova mediazione tributaria, che debutterà ad aprile. In questa circolare, le Entrate avvertono che nel caso in cui le somme versate a seguito dell’accordo di mediazione siano lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, abbia successivamente sanato l’errore, l’ufficio valuta l’opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell’intento deflativo dell’istituto e dei principi di economicità, nonché di conservazione dell’atto amministrativo.
Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento da parte del contribuente o di altre minime irregolarità. In proposito, valgono anche le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella circolare 48/E del 24 ottobre 2011, nel punto in cui si legge che «gli uffici non mancheranno, tuttavia, di fare corretta applicazione del principio dell’errore scusabile, enunciato all’articolo 16, comma 9, legge 289/2002, secondo cui in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio». Insomma, meglio incassare le somme dovute, con gli interessi, che aprire un contenzioso inutile e defatigante, magari per differenze di pochi euro o per un pagamento eseguito con un ritardo di qualche giorno.


www.lagazzettadeglientilocali.it