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Enti, oblio sul web
Provvedimento del Garante. Rischio multe da 120 mila

Diritto d’oblio sui siti istituzionali degli enti locali. I dati personali contenuti nelle delibere pubblicate sull’albo pretorio virtuale non devono continuare a essere diffusi oltre il termine di 15 giorni previsto dal Testo unico degli enti locali. Altrimenti l’ente rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 10 a 120 mila euro. È quanto ha deciso il Garante con il provvedimento di prescrizione n. 73 del 23 febbraio 2012, che si occupa di modalità di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi.Nel caso specifico una signora si è lamentata del fatto che sul sito del comune fosse presente una delibera contenente i suoi dati anagrafici e l’informazione che avesse perso una causa tributaria con l’amministrazione, menzionando anche la condanna alle spese.
Il problema è che la pubblicazione della deliberazione integrale si è protratta oltre il termine previsto dall’art. 124 del dlgs 267/2000 (Tuel), la norma che obbliga gli enti a pubblicare sul proprio sito le deliberazioni di comune e provincia per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
Il Garante ha ricordato che i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendo accessibili i dati personali sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni di riferimento, anche per garantire il diritto all’oblio degli interessati. Mentre, trascorsi i termini specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati (così le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web», pubblicate in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).
Accertato il superamento del termine, il Garante ha vietato al comune di diffondere ulteriormente in internet i dati personali della signora. E ha prescritto di modificare le modalità di pubblicazione sul sito così da rispettare le Linee guida. Una volta trascorso il termine il comune potrà tenere sul sito regolamenti e deliberazioni, purché privati di dati personali, ha spiegato. Aggiungendo che, a questo proposito, sarebbe meglio creare una sezione apposita del sito nel quale inserire l’archivio di documentazione depurato da riferimenti specifici.
Il Garante ha anche fatto scattare i provvedimenti n. 74, 75 e 76 del 23 febbraio 2012 per il blocco del trattamento dei dati nei confronti di tre società di telemarketing che effettuavano chiamate pubblicitarie indesiderate a utenze iscritte nel Registro delle opposizioni senza rendere identificabile la linea chiamante, e impedendo in tal modo agli abbonati di poter tutelare i loro diritti. Il Codice della privacy, infatti, vieta espressamente ai soggetti che effettuano chiamate commerciali e promozionali di camuffare o celare la loro identità.
Alla luce di queste violazioni, oltre a dichiarare illecito il trattamento dei dati effettuato dalle tre società, il Garante ha dunque disposto il blocco che impedisce alle tre società l’uso dei dati raccolti fino a quando esse non si metteranno in regola e invieranno agli Uffici dell’Autorità la documentazione che comprovi l’avvenuto adeguamento. Il Garante si è comunque riservato di valutare la possibilità di contestare alle società anche sanzioni amministrative.


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