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Art. 18, causali rigide e più conciliazione
La mediazione: alleggerita la stretta sulle partite Iva, le nuove regole in vigore con gradualità

Passa per una stretta tipizzazione delle causali del licenziamento individuale per motivi oggettivi la mediazione finale sul nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. E per il rafforzamento della conciliazione preventiva con l’obiettivo di ridurre il contenzioso. In cambio delle «limature» sulla flessibilità, arriverà anche un alleggerimento sulla stretta ipotizzata per le partite Iva e una maggiore gradualità sull’entrata in vigore delle nuove regole.
Sui licenziamenti l’idea è quella di assicurare da una parte l’ipotesi della reintegrazione, sia pure come ultima istanza, in caso di chiusura del rapporto di lavoro per motivazioni economiche giudicate illegittime e, dall’altra, di ridurre il più possibile la discrezionalità del magistrato ancorando il suo giudizio su una serie di fattispecie che definiscono il motivo del licenziamento e che si traducono, se violate, in una serie di aggravanti o attenuanti nella sentenza di condanna del datore di lavoro. Nel primo caso, con le attenuanti, si ricadrebbe nel solo ambito dell’indennizzo, da quantificare sulla base di precisi parametri; nel secondo caso si potrebbe invece arrivare alla previsione della reintegrazione. Per gli altri casi di licenziamento non cambierebbe nulla, con l’illegittimità dei discriminatori e la scelta alternativa (in capo al giudice e non al lavoratore) tra reintegra e indennizzo per quelli disciplinari.
Dopo il lungo vertice notturno di Mario Monti ed Elsa Fornero con i leader di Pdl, Pd e Udc, questa mattina verranno apposte le ultime correzioni al testo del Ddl che dovrebbe essere inviato al vaglio del Colle in giornata per la firma che ne autorizza la trasmissione in Parlamento.
Sulla flessibilità in uscita il premier e il suo ministro, davanti alle richieste dei tre leader politici, avrebbero concordato per un alleggerimento dei vincoli sulle partite Iva (la presunzione di un rapporto di subordinazione in caso di lavoro per 6 mesi con lo steso datore, il conseguimenti del 75% dei ricavi da questo rapporto e il lavoro in una sede di proprietà del datore). Regole che ora verranno alleggerite e che entreranno in vigore con una maggiore gradualità.
Si sarebbe discusso anche delle risorse per il finanziamento del nuovo assetto «universalistico» degli ammortizzatori sociali, sui sarebbe stata trovata la soluzione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, superando le ultime perplessità del Tesoro sulla cifra di 1,7-1,8 miliardi che è stata fin qui indicata.
Tornando alle correzioni sulla flessibilità in uscita, e in particolare ai licenziamenti economici individuali, nel vertice notturno si è ragionato a lungo sulla proposta caldeggiata da tutti i sindacati, e sostenuta soprattutto dal leader Pd, Pier Luigi Bersani, di prendere come riferimento il modello tedesco. Con il potenziamento dell’istituto della conciliazione preventiva, al quale dovranno ricorrere le imprese e i lavoratori, anche con l’assistenza delle rispettive associazioni di rappresentanza, l’obiettivo è duplice: assicurare tempi rapidi per la decisione (il documento del governo fissa un termine perentorio di 7 giorni entro il quale la direzione territoriale del lavoro convoca le parti), riducendo drasticamente il contenzioso giudiziario. Oggi, invece, in base alla legge 604 del 1996, modificata dal collegato lavoro del 2010, il tentativo di conciliazione è facoltativo. L’intesa in sede di conciliazione assicura il pagamento di un indennizzo sostanzioso al lavoratore licenziato per ragioni economiche che, in assenza di un accordo, può ricorrere al giudice. Con questa scelta, però, il lavoratore si assume un grosso rischio, perché in caso di conferma della legittimità del licenziamento economico, non vedrà riconosciuto nulla, neanche l’indennizzo economico concordato in sede di conciliazione. L’articolato – dopo le correzioni che verranno introdotte questa mattina – dovrebbe dunque prevedere che quando viene accertata l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo, il giudice possa condannare il datore di lavoro anche alla reintegrazione; ma come ipotesi estrema. A ridurre la discrezionalità del magistrato che preoccupa le imprese, dovrebbe contribuire appunto la tipizzazione delle causali di licenziamento.

Le nuove regole

LICENZIAMENTI/1
Confermato il reintegro per licenziamenti discriminatori
Per i licenziamenti discriminatori (dovuti cioè alla attività e alle idee del dipendente espresse dentro o al di fuori dell’ambiente di lavoro), con la riforma del governo non cambia nulla: condanna del datore di lavoro, qualunque sia il numero di dipendenti occupati da esso, a reintegrare il lavoratore nel posto dove era impiegato

LICENZIAMENTI/2
Licenziamenti disciplinari, scatta la doppia strada
Non ci sarà più solo l’obbligo di reintegra per il licenziamento illegittimo. In caso di inesistenza del fatto contestato al lavoratore o di riconducibilità a condotte punibili con sanzione minore, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente e al risarcimento dei danni. Ma negli altri casi scatta solo l’indennizzo tra 15 e 27 mensilità

LICENZIAMENTI/3
Licenziamenti economici, reintegro in casi estremi
Se ci sono le ragioni economiche, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro e dispone il pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può essere tra 15 e 27 mensilità, tenuto conto di vari criteri. Sarà possibile anche la reintegra sulla base di una serie di causali specifiche che si traducono in aggravanti del licenziamento illegittimo

CONCILIAZIONE
Procedure rapide presso le Direzioni del lavoro
Per i licenziamenti economici, è previsto l’esperimento preventivo di una rapida procedura di conciliazione davanti alle Direzioni territoriali del lavoro, non appesantita da particolari formalità, nell’ambito della quale il lavoratore potrà essere assistito anche da rappresentanti sindacali e potrà essere favorita la conciliazione tra le parti

LAVORO A CHIAMATA
Obbligo di comunicazione per evitare abusi
Si vuole evitare che il lavoro a chiamata serva per nascondere un lavoro subordinato a carattere continuativo: si prevede l’obbligo di una comunicazione amministrativa – con sms, fax o Pec – in occasione di ogni chiamata del lavoratore. Il lavoro intermittente è destinato allo svolgimento di prestazioni discontinue

RITO ABBREVIATO
Tempi più rapidi con un procedimento specifico
Con l’obiettivo di consentire la riduzione dei tempi del processo per quanto riguarda le controversie giudiziali in tema di licenziamento, si propone, attraverso l’azione di concertazione istituzionale con il ministero della Giustizia, l’introduzione di un rito dedicato a queste controversie. Sono eliminate le formalità non necessarie al contraddittorio

ASSICURAZIONE (ASPI)
Al posto dell’indennità di disoccupazione arriva l’Aspi
Nasce l’Aspi (assicurazione sociale per l’impiego) che durerà più a lungo e sarà più alta degli attuali ammortizzatori sociali. Il passaggio al nuovo regime si allunga però al 2017, con l’obiettivo di non rinunciare alla mobilità in questa fase di crisi economica. Tutele particolari per i lavoratori in mobilità attualmente senza certezze di prepensionamento

APPRENDISTATO
Il canale per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
Nelle intenzioni del Governo la strada da percorrere non è tanto quella di un contratto unico, bensì la via di un «contratto dominante» che privilegi la forma di ingresso dell’apprendistato a tempo indeterminato. Viene introdotto un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nell’ultimo triennio (50%)

CONTRATTI A TERMINE
Disincentivi all’uso ripetuto e reiterato del contratto
L’obiettivo è contrastare non l’utilizzo del contratto a tempo determinato in sé, ma l’uso ripetuto e reiterato per assolvere a esigenze a cui dovrebbe rispondere il contratto a tempo indeterminato: la reiterazione del contratto a termine, se superiore a 36 mesi, porterà alla stabilizzazione del rapporto. Prevista una penalizzazione contributiva (1,4%)

APPORTO DI LAVORO
Limite degli associati ai soli familiari
Per l’associazione in partecipazione, si prevede di «preservare l’istituto solo in caso di associazioni tra familiari entro il primo grado o tra coniugi». L’associazione in partecipazione è un contratto di lavoro autonomo: «L’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto»

PART TIME
Stretta sugli abusi dei contratti a tempo parziale
La disciplina resta invariata, ma si mette a carico del datore di lavoro l’obbligo di comunicazione amministrativa (anche con sms) contestuale al preavviso per il lavoratore per tutte le variazione di orario. L’obbligo riguarda solo i casi di part time verticale o misto (si lavora solo alcuni giorni la settimana; si alterna questa formula con un orario ridotto in senso orizzontale)

CO.CO.PRO.
Definizione più stringente del progetto a cui si lavora
Il progetto, secondo quanto stabilito dal Governo, non può essere la semplice proposizione dell’oggetto sociale dell’impresa. È introdotta una presunzione relativa di lavoro subordinato quando l’attività del collaboratore è analoga a quella svolta, nell’ambito del committente, dai dipendenti. È stabilito inoltre un incremento dell’aliquota contributiva

PARTITE IVA
Stop alla «copertura» di contratti di lavoro subordinato
Si introduce la presunzione, salva prova contraria, del carattere coordinato e continuativo, e non autonomo e occasionale, della collaborazione quando questa duri complessivamente più di sei mesi nell’arco dell’anno e quando da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi. In extremis è stato però introdotto un alleggerimento dei vincoli, con una gradualità della loro applicazione

OVER 58
Intervento complementare per i lavoratori anziani
Contestualmente alla progressiva riduzione dell’indennità di mobilità e della corrispondente aliquota, sarà previsto che parte di tale aliquota via via liberata possa essere destinata, previo accordo tra le parti, a un fondo di solidarietà per il finanziamento parziale del sostegno al reddito di lavoratori anziani (over 58) in caso di licenziamento

VOUCHER
Ristretta l’applicazione del sistema dei voucher
Il Governo punta a limitare «il campo di operatività dei voucher», introducendo modalità snelle di comunicazione di inizio attività. Oggi i committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale – possono essere: famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; committenti pubblici


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